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Sez. 2 - , Sentenza n. 4695 del 23/02/2017 (Rv. 643056 - 02)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ (PURA E SEMPLICE) - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE | Sopravvenienza di beni nell’asse – Irrilevanza.
Stato
decisa il 2017-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643056-02

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ (PURA E SEMPLICE) - DIRITTO DI ACCETTAZIONE - PRESCRIZIONE

In tema di successioni "mortis causa", non influisce sulla decorrenza del termine di prescrizione per l’accettazione dell’eredità, di cui all’art. 480 c.c., la sopravvenienza di beni nell'asse ereditario, atteso che tale circostanza, pur potendo incidere sull’interesse concreto del chiamato a subentrare nella posizione giuridica del defunto, non esclude la giuridica possibilità di accettare l’eredità, stante il carattere universale del fenomeno successorio, che comprende non solo i rapporti attivi, ma anche quelli passivi facenti capo al “de cuius”, e rende, pertanto, irrilevante, ai fini dell’applicabilità del comma 2 della detta norma, la mera ignoranza circa l'effettiva consistenza dell’asse relitto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 456, Cod. Civ. art. 470, Cod. Civ. art. 480 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)