Sez. 3, Sentenza n. 3883 del 20/01/1981 Ud. (dep. 29/04/1981) Rv. 148567 - 01
PARTE CIVILE - DANNI - PROVVISIONALE - PROVVEDIMENTO DISCREZIONALE DEL GIUDICE.*
PARTE CIVILE - DANNI - PROVVISIONALE - PROVVEDIMENTO DISCREZIONALE DEL GIUDICE.*
Il giudice penale puo accordare la provvisionale in caso di condanna dell'imputato, quando sia stato accertato il diritto della parte civile al risarcimento dei danni cagionati dal reato cui la condanna si riferisce e non sia possibile allo stato precisare il loro ammontare. Il provvedimento di concessione della provvisionale costituisce una pronuncia discrezionale e insindacabile che non esige una motivazione circostanziata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)