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Sez. L, Sentenza n. 11763 del 27/05/2011 (Rv. 617497 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Domanda del lavoratore di condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive e al risarcimento del danno da demansionamento - Applicazione dell'art. 2112 cod. civ. - Condizioni - Allegazione del trasferimento d'azienda e della continuità del rapporto di lavoro - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617497-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

Nell'ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante nella gestione di un appalto, la domanda del lavoratore diretta ad ottenere il risarcimento del danno per demansionamento e al pagamento di differenze retributive è idonea ad introdurre la richiesta di applicazione dell'art. 2112 cod. civ. (e la relativa "causa petendi") solamente se la parte, nel formulare la domanda, abbia allegato, a prescindere dall'esattezza giuridica delle espressioni utilizzate, gli elementi del trasferimento d'azienda in senso proprio (o, comunque, vicende che comportino una continuità aziendale alla stregua della giurisprudenza comunitaria) e la continuità del rapporto di lavoro, che costituisce la base della garanzia della salvaguardia della posizione del lavoratore. (Nella specie, la società che era subentrata nella gestione del servizio di nettezza urbana del Comune di Gallipoli aveva proceduto all'assunzione di lavoratori già dipendenti del precedente gestore, i quali avevano lamentato la loro dequalificazione e la mancata conservazione di pregresse indennità, senza, tuttavia, dedurre in alcun modo la continuità giuridica del rapporto di lavoro; la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha rigettato il ricorso, ritenendo corretta la decisione del giudice di merito che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2112 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)