Sez. 5, Sentenza n. 10854 del 24/09/1986 Ud. (dep. 14/10/1986) Rv. 173964 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA - LEGITTIMO IMPEDIMENTO - PROVA TARDIVA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA - LEGITTIMO IMPEDIMENTO - PROVA TARDIVA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Nel giudizio di opposizione a decreto penale l'impedimento legittimo a comparire può essere documentato anche successivamente alla pubblicazione della sentenza che dichiarò esecutivo l'opposto decreto, purché concorrano due condizioni: a) deve essere fornita la prova rigorosa dell'impedimento; b) deve dimostrarsi che è stato fatto tutto il possibile per portare tempestivamente a conoscenza del giudice il fatto impeditivo. (V mass n 168354; (V mass n 168079).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)