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Sez. 2, Sentenza n. 10974 del 08/05/1980 Ud. (dep. 25/10/1980) Rv. 146344 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - ELEZIONE DI DOMICILIO - FORMALITA.*
Stato
decisa il 1980-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/146344-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - ELEZIONE DI DOMICILIO - FORMALITA.*

Perche l'elezione di domicilio possa essere validamente effettuata dall'imputato occorre che sia stata fatta nelle forme previste dall'ordinamento processuale, trattandosi di un atto a Forma vincolata, che sono legittimati a ricevere il giudice o il pubblico ministero oppure, a seguito della innovazione apportata all'art 171 cod proc pen dallo art 4 della legge 8 agosto 1977 n 534, la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento dell'indiziato e dell'imputato. Ogni mutazione successiva del domicilio elettivo va fatta mediante comunicazione, da raccogliersi in apposito processo verbale, fatta dall'imputato alla cancelleria o segreteria del magistrato procedente, ovvero a quella della pretura del luogo in cui si e trasferito il domicilio elettivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 534 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)