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Sez. 1 - , Ordinanza n. 7378 del 14/03/2023 (Rv. 667267 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Giudizio di cognizione ordinaria - Collegio d’appello - Componente già relatore nella fase di reclamo cautelare “ante causam” - Obbligo di astensione nella fase decisoria - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667267-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

Nel giudizio di cognizione ordinaria, non viola l'obbligo di astensione il componente del collegio d'appello (nella specie, non relatore ed estensore), il quale abbia in precedenza conosciuto e trattato la controversia, in veste di giudice relatore, nell'ambito del procedimento cautelare "ante causam" ex art. 669 terdecies c.p.c..

Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)