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Sez. 4, Sentenza n. 37588 del 05/06/2007 Ud. (dep. 12/10/2007) Rv. 237771 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Datore di lavoro - Frammentazione del ciclo produttivo - Posizione di garanzia - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237771-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In tema di infortuni sul lavoro, l'imprenditore, quand'anche disarticoli il ciclo produttivo avvalendosi di strumenti contrattuali che gli consentano di alleggerire sul piano burocratico-organizzativo la struttura aziendale contestualmente dislocandone in parte i rischi, è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità di tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione del programma lavorativo. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto la responsabilità dell'imprenditore che aveva subappaltato i lavori in luoghi esterni all'impresa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)