Sez. 2, Sentenza n. 19912 del 22/09/2014 (Rv. 632719 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - PROVA - FISSATI BOLLATI | Efficacia probatoria - Portata - Prova del pagamento del prezzo di vendita dei titoli - Esclusione.
CONTRATTI DI BORSA - PROVA - FISSATI BOLLATI
In tema di contratti di borsa, il cosiddetto fissato bollato relativo al trasferimento di azioni, mentre sul piano fiscale assolve ad una funzione probatoria di pagamento dell'imposta, quale dichiarazione che le parti fanno al fisco in relazione ad atti a forma libera, sul piano civile è suscettibile di apprezzamento come elemento meramente indiziario, sicché non integra, di per sé, prova dell'avvenuto versamento del prezzo di vendita dei titoli.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3278 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)