Regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione del 27 giugno 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità
Testo in vigore al
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune1, in particolare l’articolo 12,
Il regolamento (CE) n. 320/2006 prevede la concessione di un aiuto alla ristrutturazione alle imprese che rinuncino alla quota di produzione loro assegnata, una parte del quale è riservata ai coltivatori di barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, nonché ai fornitori di macchinari, per compensarli delle perdite subite in conseguenza della chiusura degli zuccherifici. Lo stesso regolamento prevede altresì la concessione di un aiuto alla diversificazione agli Stati membri, per interventi di diversificazione nelle regioni colpite dalla ristrutturazione dell’industria dello zucchero, di un aiuto transitorio alle raffinerie a tempo pieno e di un aiuto transitorio a taluni Stati membri.
Prima di presentare domanda di aiuto alla ristrutturazione, le imprese devono consultare i coltivatori di barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 320/2006. Per garantire ai coltivatori e alle altre parti interessate un’equa possibilità di esprimere le loro opinioni, occorre stabilire le modalità dell’iter di consultazione.
L’aiuto alla ristrutturazione è concesso per la campagna nel corso della quale l’impresa ha rinunciato alla propria quota. Pertanto, qualora lo zucchero, l’isoglucosio o lo sciroppo di inulina sia ritirato o riportato dalla precedente campagna di commercializzazione e diventi la prima quota di produzione della campagna nella quale l’impresa intende rinunciare alla propria quota, è opportuno autorizzare l’impresa a presentare un’unica domanda per la rinuncia alla quota in due campagne successive, nel qual caso l’impresa riceverebbe, per ogni parte della quota, l’importo dell’aiuto alla ristrutturazione corrispondente alla campagna nella quale ha rinunciato alla quota.
In relazione alla rinuncia alle quote, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 prevede come opzioni lo smantellamento completo o parziale degli impianti di produzione, con importi diversi dell’aiuto alla ristrutturazione. Sebbene le condizioni applicabili a queste due opzioni debbano tenere conto del fatto che lo smantellamento completo dà luogo ad un importo superiore dell’aiuto alla ristrutturazione, a causa dei maggiori costi che esso comporta, si ritiene opportuno consentire la possibilità di mantenere gli impianti dello zuccherificio che non fanno parte della linea di produzione qualora possano essere utilizzati per altri scopi previsti dal piano di ristrutturazione, soprattutto se tale uso può creare occupazione. D’altra parte, gli impianti non direttamente connessi alla produzione di zucchero devono essere smantellati se non vengono adibiti a un uso alternativo entro un congruo lasso di tempo e se il loro mantenimento è nocivo per l’ambiente.
Per tutelare gli interessi dei coltivatori e dei fornitori di macchinari, l’impresa deve essere tenuta a pagare loro la quota dell’aiuto alla ristrutturazione ad essi spettante, secondo criteri stabiliti dallo Stato membro ed entro un congruo lasso di tempo dopo aver ricevuto la prima rata dell’aiuto stesso.
In considerazione dei vincoli finanziari del fondo di ristrutturazione temporaneo, l’aiuto deve essere erogato secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. È quindi necessario stabilire i criteri per la determinazione di detto ordine cronologico.
La decisione dello Stato membro di accogliere o meno una domanda di aiuto alla ristrutturazione dipende dall’accettazione del piano di ristrutturazione accluso alla domanda. È dunque necessario definire i criteri e la procedura per l’accettazione del piano di ristrutturazione e per le sue successive modifiche.
Nel caso in cui la disponibilità finanziaria del fondo di ristrutturazione temporaneo sia momentaneamente insufficiente per consentire l’erogazione dell’aiuto alla ristrutturazione a un’impresa la cui domanda è stata accolta, il richiedente deve avere la possibilità di revocare la domanda entro un certo termine. Se la domanda non viene revocata, essa deve rimanere valida a decorrere dalla data di presentazione iniziale ed essere riportata alla successiva campagna di commercializzazione.
La Commissione deve stabilire l’importo dell’aiuto alla diversificazione, dell’aiuto supplementare alla diversificazione e dell’aiuto transitorio a favore di taluni Stati membri e informare ciascuno Stato membro dell’importo disponibile. Gli Stati membri devono informare la Commissione dei programmi nazionali adottati, specificando gli interventi che saranno realizzati.
Il regolamento (CE) n. 320/2006 ha istituito un aiuto transitorio a favore delle raffinerie a tempo pieno che, in seguito alla ristrutturazione, hanno perso alcuni vantaggi conferiti loro dal regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero2, al fine di agevolarne l’adattamento alla nuova situazione conseguente all’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero3. Tale aiuto transitorio è concesso negli Stati membri in cui le raffinerie a tempo pieno ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001 erano situate in passato. Gli Stati membri interessati devono concedere l’aiuto alle raffinerie a tempo pieno situate nel loro territorio sulla base di un piano aziendale elaborato dall’impresa beneficiaria.
Per consentire agli Stati membri di controllare il processo di ristrutturazione, le imprese beneficiarie di un aiuto devono presentare relazioni annuali sullo stato di avanzamento della ristrutturazione. Gli Stati membri devono presentare alla Commissione relazioni sullo stato di avanzamento dei piani di ristrutturazione di dette imprese, dei piani aziendali delle raffinerie e dei propri programmi di ristrutturazione nazionali.
Occorre stabilire le modalità dei controlli che gli Stati membri devono svolgere per accertare, in particolare, il rispetto del piano di ristrutturazione cui è subordinata la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione e del piano aziendale cui è subordinata la concessione dell’aiuto alle raffinerie a tempo pieno.
È necessario predisporre sanzioni nei confronti delle imprese che non adempiano agli obblighi prescritti dal piano di ristrutturazione o dal piano aziendale.
Il comitato del Fondo non ha espresso alcun parere nel termine stabilito dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Disposizioni introduttive
Art. 1 Campo di applicazione e definizioni
1. Il presente regolamento reca modalità di applicazione delle misure di cui agli articoli 3, 6, 7, 8 e 9 del regolamento (CE) n. 320/2006, finanziate dal fondo di ristrutturazione istituito dall’articolo 1 dello stesso regolamento.
2.
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 320/2006.
Si applica altresì la definizione di «giorno lavorativo» di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio4.
3. Ai fini del presente regolamento s’intende per:
i) «domanda»: la domanda presentata da un’impresa produttrice di zucchero, a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 320/2006;
ii) «domanda del coltivatore»: la domanda presentata da un coltivatore di barbabietola da zucchero o canna da zucchero, a norma dell’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 320/2006.
Capo II. Condizioni per la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione
Art. 2 Consultazioni nel quadro degli accordi interprofessionali
1.
Le consultazioni condotte nel quadro del pertinente accordo interprofessionale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 320/2006 si svolgono secondo un preciso calendario e sulla base di un progetto di piano di ristrutturazione elaborato dall’impresa interessata.
Il pertinente accordo interprofessionale è quello concluso per la campagna di commercializzazione nel corso della quale hanno luogo le consultazioni.
I rappresentanti dei lavoratori e di altre parti interessate dal piano di ristrutturazione ma non contraenti dell’accordo interprofessionale possono essere invitati a partecipare alle consultazioni in qualità di osservatori.
2. Le consultazioni vertono su tutti gli elementi del piano di ristrutturazione contemplati all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 320/2006.
3. La convocazione delle consultazioni è notificata dall’impresa interessata ed è corredata del progetto di piano di ristrutturazione e di un ordine del giorno dettagliato della riunione indetta. Una copia della convocazione e dei documenti a corredo è inviata all’autorità competente dello Stato membro.
4.
Le consultazioni si svolgono in almeno due riunioni e durano per un massimo di 20 giorni dalla data in cui l’impresa ha notificato la convocazione alle parti interessate, salvo se viene raggiunto un accordo prima di tale termine.
In deroga al primo comma, per le domande di aiuto alla ristrutturazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 320/2006, le consultazioni durano per un massimo di 10 giorni e si svolgono in almeno una riunione.
5. La conferma del fatto che il piano di ristrutturazione è stato elaborato in consultazione, come previsto all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 320/2006, è basata sui seguenti elementi:
a) la convocazione notificata dall’impresa alle parti interessate e da queste ricevuta;
b) le firme dei partecipanti alle riunioni o un’eventuale dichiarazione di astensione dalla partecipazione di una delle parti convocate;
c) il progetto di piano di ristrutturazione, modificato dall’impresa in seguito alle consultazioni, indicante gli elementi accettati dalle parti e quelli non accettati;
d) le eventuali prese di posizione delle parti contraenti dell’accordo interprofessionale, i pareri dei rappresentanti dei lavoratori e quelli delle altre parti invitate.
6. Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, gli Stati membri possono tenere conto delle consultazioni condotte nel quadro del pertinente accordo interprofessionale prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, anche se non soddisfano i requisiti del presente regolamento.
Art. 3 Rinuncia alla quota
A decorrere dalla campagna nel corso della quale ha luogo la rinuncia alla quota ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006, nessuna produzione di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina, né lo zucchero, l’isoglucosio o lo sciroppo di inulina ritirati o riportati dalla precedente campagna, possono essere considerati prodotti a titolo della quota rinunciata, per quanto riguarda gli zuccherifici interessati.
Art. 4 Smantellamento degli impianti di produzione
1. In caso di smantellamento completo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 320/2006, devono essere smantellati:
a) tutti gli impianti necessari per la produzione di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina, quali ad esempio impianti per l’immagazzinamento, l’analisi, il lavaggio e il taglio di barbabietole da zucchero, canne da zucchero, cereali o cicoria; tutti gli impianti di estrazione e trasformazione o concentrazione di zucchero dalla barbabietola o dalla canna, di amido dai cereali, di glucosio dall’amido o di inulina dalla cicoria;
b) quegli impianti, diversi da quelli menzionati alla lettera a), direttamente connessi alla produzione di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina e necessari per gestire la produzione rientrante nella quota rinunciata, anche se potrebbero essere utilizzati per altre produzioni, come impianti per il riscaldamento o il trattamento dell’acqua o per la produzione di energia, impianti per il trattamento delle polpe di barbabietole da zucchero e delle melasse o impianti per il trasporto interno;
c) tutti gli altri impianti, quali impianti di imballaggio, lasciati inutilizzati e che devono essere smantellati e rimossi per ragioni ambientali.
2. In caso di smantellamento parziale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 320/2006, devono essere smantellati gli impianti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non destinati ad essere utilizzati per altre produzioni o per altri usi del sito industriale secondo il piano di ristrutturazione.
Art. 5 Coerenza tra diverse fonti di finanziamento
Gli Stati membri garantiscono la coerenza, la complementarità e la non sovrapposizione tra misure o interventi finanziati a carico del fondo di ristrutturazione e a carico di altri fondi comunitari a livello regionale o nazionale.
Capo III. Domanda e concessione dell’aiuto alla ristrutturazione
Art. 6 Obblighi degli Stati membri
1.
Al più tardi entro i venti giorni successivi al ricevimento della copia della convocazione delle consultazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lo Stato membro informa le parti interessate dal piano di ristrutturazione della propria decisione in merito:
a) alla percentuale dell’aiuto alla ristrutturazione spettante ai coltivatori di barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, nonché ai fornitori di macchinari; ai criteri oggettivi per la ripartizione di tale percentuale di aiuto tra le due categorie e all’interno di ciascuna categoria, determinate previa consultazione con le parti interessate; e al termine di cui all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 320/2006;
b) al termine, che scade al più tardi il 30 settembre 2010, per lo smantellamento degli impianti di produzione e per l’adempimento dei requisiti sociali e ambientali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera c), e all’articolo 3, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 320/2006;
c) se del caso, alle specifiche condizioni nazionali relative agli impegni sociali e ambientali del piano di ristrutturazione che vanno al di là dei requisiti obbligatori minimi previsti dalla normativa comunitaria, di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettera c), e all’articolo 3, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 320/2006.
In deroga al primo comma, lettera b), su richiesta motivata dell’impresa di cui trattasi, gli Stati membri possono prorogare, non oltre il 31 marzo 2012, il termine fissato alla medesima lettera. In tal caso, l’impresa presenta un piano di ristrutturazione modificato a norma dell’articolo 11.
2.
In deroga al paragrafo 1, qualora si applichi l’articolo 2, paragrafo 6, lo Stato membro informa le parti della propria decisione entro il 15 luglio 2006.
In deroga al paragrafo 1, se entro il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006 l’autorità competente non ha ricevuto alcuna domanda ammissibile da parte di un’impresa, ma ha ricevuto domande ammissibili di coltivatori, lo Stato membro informa le parti della propria decisione riguardo a ciascuna impresa interessata entro il 15 febbraio 2008. In tal caso, gli Stati membri fissano come campagna di commercializzazione 2007/2008 il periodo di cui all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 320/2006.
3. I fornitori di macchinari sono risarciti del danno subito in conseguenza della perdita di valore dei macchinari specializzati che non possono essere riutilizzati per altri scopi.
Art. 7 Domanda di aiuto alla ristrutturazione
1. Ogni domanda di aiuto alla ristrutturazione si riferisce ad un unico prodotto e a una singola campagna di commercializzazione.
2.
In deroga al paragrafo 1, se la quota alla quale si intende rinunciare è stata parzialmente utilizzata con una produzione ritirata o riportata dalla precedente campagna di commercializzazione, l’impresa può rinunciare all’intera quota assegnata ad uno o più zuccherifici, con smantellamento completo o parziale degli impianti di produzione, nelle seguenti due fasi:
a) a decorrere dalla prima campagna cui si riferisce la domanda, l’impresa rinuncia alla parte della quota senza produzione e chiede l’importo dell’aiuto alla ristrutturazione applicabile a quella campagna, per lo smantellamento completo o parziale;
b) la parte rimanente della quota è soggetta al contributo temporaneo per la ristrutturazione di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 320/2006; l’impresa rinuncia a questa parte della quota a decorrere dalla campagna successiva e chiede l’importo dell’aiuto alla ristrutturazione applicabile a quella campagna, per lo smantellamento completo o parziale.
Qualora si applichi il presente paragrafo, l’impresa può presentare un’unica domanda per le due campagne considerate.
3. Nella domanda di aiuto alla ristrutturazione è specificata la quantità di quota alla quale l’impresa rinuncia per ciascuno dei suoi zuccherifici, nel rispetto dei pertinenti contratti collettivi, compresi quelli sottoscritti dalle parti sociali a livello di settore o di azienda in relazione alla ristrutturazione dell’industria saccarifera.
4. Il piano sociale di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 320/2006 è presentato entro il 31 gennaio 2008. Il piano sociale indica l’incidenza che ha sulla manodopera la riduzione della quota risultante dalle domande dei coltivatori, nonché le azioni e le misure previste a favore della manodopera, specificandone i costi.
Art. 7 bis Domanda di aiuto alla ristrutturazione da parte dei coltivatori
1. La domanda del coltivatore contiene almeno i seguenti elementi:
a) il nome e l’indirizzo del richiedente;
b) il nome e l’indirizzo dell’impresa interessata dalla domanda;
c) la quantità di zucchero bianco e/o il volume di barbabietole/canna e/o gli ettari per i quali il coltivatore vanta diritti di fornitura nei confronti dell’impresa di cui alla lettera b) nel corso della campagna di commercializzazione 2007/2008 per la produzione di zucchero di quota;
d) il quantitativo corrispondente ai diritti di fornitura cui è tenuto a rinunciare;
e) se del caso, un documento che comprovi l’esistenza dei diritti di fornitura per la campagna di commercializzazione 2007/2008 di cui alla lettera c);
f) una dichiarazione del coltivatore in cui quest’ultimo attesta di aver preso atto delle condizioni relative al regime di aiuto;
g) una dichiarazione del coltivatore in cui quest’ultimo attesta di non aver trasferito a terzi i propri diritti di fornitura di cui alla lettera d);
h) la firma del richiedente.
2. Ogni domanda di aiuto alla ristrutturazione presentata dal coltivatore si riferisce ad un unico prodotto (barbabietola/canna) e a una singola impresa. Nel caso in cui il coltivatore vanti diritti di fornitura per più di un prodotto e/o nei confronti di più di un’impresa, può presentare una domanda per prodotto e/o impresa.
3. Una volta presentata, la domanda del coltivatore non può essere ritirata, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10, paragrafo 5.
Art. 8 Ricevimento della domanda di aiuto alla ristrutturazione
1. L’aiuto alla ristrutturazione è concesso, nei limiti finanziari di cui all’articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 320/2006, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande di aiuto complete, determinato dalla data e dall’ora locale indicate sulla ricevuta emessa dall’autorità competente dello Stato membro secondo il disposto del paragrafo 3 del presente articolo.
2. La domanda di aiuto è considerata completa quando sono pervenuti all’autorità competente dello Stato membro interessato tutti gli elementi menzionati all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 320/2006.
3. L’autorità competente dello Stato membro invia all’impresa richiedente, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data in cui la domanda di aiuto è considerata completa, una ricevuta in cui sono indicate la data e l’ora di ricevimento della domanda di aiuto completa.
4. Se la domanda di aiuto risulta incompleta, l’autorità competente la rinvia al richiedente entro i cinque giorni lavorativi successivi al suo ricevimento, specificando gli elementi mancanti.
5. Non viene dato seguito, nella campagna di commercializzazione interessata, ad una domanda che non sia considerata completa entro il termine indicato all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006.
6. Entro i due giorni lavorativi successivi all’emissione della ricevuta, l’autorità competente dello Stato membro ne informa i servizi della Commissione mediante il modulo riportato nell’allegato I. Se del caso, sono utilizzati moduli distinti per ciascun prodotto e per ciascuna campagna di commercializzazione.
Art. 8 bis Ricevimento della domanda di aiuto alla ristrutturazione presentata dal coltivatore
1.
La domanda del coltivatore è presentata all’autorità competente dello Stato membro in cui ha sede l’impresa interessata, o all’indirizzo indicato nell’allegato II per lo Stato membro pertinente o, se del caso, ad ogni altro indirizzo o tramite ogni altro mezzo di trasmissione comunicato dall’autorità dello Stato membro interessato competente al riguardo. Ogni domanda del coltivatore è inviata ad un solo indirizzo e contiene gli elementi di cui all’articolo 7 bis, paragrafo 1.
Qualora un coltivatore presenti più di una domanda per lo stesso prodotto e la stessa impresa, o la stessa domanda a più di un indirizzo, la o le domande presentate non sono ammissibili.
2. Le domande dei coltivatori devono pervenire all’autorità competente tra le ore 0.00 del 30 ottobre 2007 e le ore 24.00 del 30 novembre 2007. L’ora di riferimento è quella del luogo di destinazione. Le domande pervenute prima del 30 ottobre 2007 o dopo il 30 novembre 2007 non sono prese in considerazione.
3.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 320/2006, gli Stati membri calcolano in via provvisoria il quantitativo della quota interessata dalle domande dei coltivatori. I dati relativi alle domande dei coltivatori, in particolare l’identità dei richiedenti, non sono divulgati a terzi.
Le comunicazioni di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 320/2006 contengono tutti i quantitativi corrispondenti ai diritti di fornitura oggetto di rinuncia e per i quali sono state presentate delle domande.
Art. 9 Ammissibilità all’aiuto alla ristrutturazione
1. Fatto salvo il disposto dell’articolo 10, l’autorità competente dello Stato membro decide se la domanda di aiuto alla ristrutturazione è ammissibile e ne informa il richiedente entro i trenta giorni lavorativi successivi al ricevimento della domanda completa, ma almeno dieci giorni lavorativi prima della scadenza del termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006.
2. La domanda è considerata ammissibile se il piano di ristrutturazione contiene:
a) una sintesi dei principali obiettivi, delle misure e degli interventi previsti, una stima dei relativi costi, il piano finanziario e i tempi di esecuzione;
b) l’indicazione, per ciascuno degli zuccherifici interessati, della quantità di quota alla quale si intende rinunciare, che deve essere inferiore o uguale alla capacità di produzione che sarà completamente o parzialmente smantellata;
c) una dichiarazione attestante che gli impianti di produzione saranno completamente o parzialmente smantellati e rimossi dal sito industriale;
d) le perdite o i costi inerenti all’aiuto di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 320/2006, alla chiusura e allo smantellamento degli impianti di cui alla lettera c), agli investimenti di cui alla lettera e), al piano sociale di cui alla lettera f) e al piano ambientale di cui alla lettera g) dello stesso paragrafo;
e) una chiara indicazione di tutti gli interventi e costi finanziati dal fondo di ristrutturazione ed eventualmente delle altre voci connesse da finanziarsi con altri fondi comunitari.
3.
Se le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono rispettate, lo Stato membro ne informa il richiedente e gli accorda un lasso di tempo, entro il termine fissato all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006, per rivedere e modificare il piano di ristrutturazione.
Lo Stato membro decide sull’ammissibilità della domanda riveduta entro i quindici giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di cui al primo comma, ma almeno dieci giorni lavorativi prima della scadenza del termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006.
Se la domanda riveduta non è presentata in tempo utile o è considerata nuovamente inammissibile, essa è respinta e lo Stato membro ne informa il richiedente e la Commissione entro cinque giorni lavorativi. La presentazione di una nuova domanda da parte dello stesso richiedente è soggetta all’ordine cronologico di cui all’articolo 8.
4. Se la domanda viene accolta, lo Stato membro ne informa la Commissione entro i due giorni lavorativi successivi alla decisione, mediante il modulo riportato nell’allegato I.
5. In deroga ai paragrafi 1, 3 e 4, per la campagna 2006/2007, lo Stato membro decide sull’ammissibilità della domanda di aiuto o della domanda riveduta almeno otto giorni lavorativi prima della scadenza del termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006 e ne informa la Commissione lo stesso giorno.
6.
L’autorità competente, se non ha ricevuto da un’impresa alcuna domanda ammissibile entro il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006, esamina le domande dei coltivatori riguardanti detta impresa verificando i seguenti aspetti:
a) esistenza di diritti di fornitura nei confronti dell’impresa in questione nel 2007/2008;
b) volume richiesto in equivalente di zucchero bianco, in base ai diritti di fornitura o, se si fa riferimento al volume di barbabietole o agli ettari, utilizzando il coefficiente di conversione applicabile in base all’accordo concluso dal settore, oppure, in assenza di tale coefficiente, utilizzando un coefficiente fissato dall’autorità competente dello Stato membro dopo aver consultato i rappresentanti dell’impresa e i coltivatori interessati.
L’autorità competente dello Stato membro informa la Commissione almeno 10 giorni lavorativi prima del termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006 della quantità totale della quota che deve essere ridotta tenuto conto delle domande ammissibili presentate dai coltivatori per ciascuna delle imprese interessate, utilizzando il modulo riportato nell’allegato I del presente regolamento.
7. L’autorità competente dello Stato membro decide sull’ammissibilità del piano sociale che l’impresa è tenuta a presentare, informando l’impresa e la Commissione della propria decisione almeno 10 giorni lavorativi prima del termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006.
Art. 10 Concessione dell’aiuto alla ristrutturazione
1.
La Commissione compila un elenco delle domande di aiuto complete, secondo l’ordine cronologico di presentazione attestato dalle ricevute emesse dallo Stato membro.
Tuttavia, qualora le domande presentate dai coltivatori riguardino un’impresa che non ha essa stessa presentato una domanda ammissibile entro il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006, il momento della presentazione di cui al primo comma del presente paragrafo è il momento di presentazione dell’ultima domanda presentata da un coltivatore e concernente la quota di detta impresa.
2. Entro il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006, la Commissione valuta le risorse finanziarie disponibili a titolo del fondo di ristrutturazione:
a) per tutte le domande riguardanti la campagna di commercializzazione successiva ricevute entro il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento e ritenute ammissibili dall’autorità competente dello Stato membro, nonché per tutti gli aiuti ad esse inerenti;
b) per tutte le domande presentate da coltivatori, concernenti imprese che non hanno presentato una domanda ammissibile per la campagna di commercializzazione 2008/2009 e pervenute entro il termine di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 2, del suddetto regolamento, nonché per tutti gli aiuti ad esse inerenti, fino a concorrenza del 10 % di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 4, del suddetto regolamento.
3. La Commissione informa il comitato dei Fondi agricoli di cui all’articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio5 in merito alla decisione presa ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Per la campagna 2006/2007, la Commissione informa il comitato del Fondo di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio6.
4. Lo Stato membro notifica al richiedente la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione per il suo piano di ristrutturazione ammissibile entro il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006. L’autorità competente dello Stato membro invia alla Commissione una copia del piano di ristrutturazione approvato.
5. Nel caso in cui siano presentate contemporaneamente più domande ammissibili da parte di coltivatori e qualora i quantitativi delle consegne che devono cessare a titolo di tali domande superino uno dei limiti del 10 % di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 320/2006, lo Stato membro informa i richiedenti interessati che alle rispettive domande sarà applicato un coefficiente di riduzione proporzionale. In deroga all’articolo 7 bis, paragrafo 3, i richiedenti hanno in questo caso la facoltà di ritirare le loro domande per iscritto entro 5 giorni lavorativi. Il coefficiente da applicare alle restanti domande è in tal caso corretto di conseguenza.
6. Entro il termine di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 320/2006, l’autorità competente dello Stato membro:
a) notifica ai coltivatori la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione;
b) fornisce alle imprese interessate l’elenco dei coltivatori interessati, indicando per ciascuno il quantitativo corrispondente ai diritti di fornitura cui essi hanno rinunciato;
c) notifica all’impresa interessata la quantità della quota così ridotta.
7. La quantità totale della quota ridotta per ciascuna impresa a norma dell’articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 320/2006 è comunicata alla Commissione.
Art. 11 Modifica del piano di ristrutturazione
1. Il richiedente realizza tutte le misure previste dal piano di ristrutturazione approvato e adempie agli impegni contenuti nella sua domanda di aiuto alla ristrutturazione sin dal momento della concessione dell’aiuto stesso.
2.
Il piano di ristrutturazione approvato può essere modificato solo previo accordo dello Stato membro, su richiesta dell’impresa interessata; tale richiesta deve:
a) essere motivata e illustrare i problemi incontrati nell’attuazione del piano;
b) esporre gli adeguamenti o le nuove misure proposte e gli effetti auspicati;
c) precisare le implicazioni finanziarie e tempistiche.
Non può essere modificato l’importo globale dell’aiuto alla ristrutturazione né il contributo temporaneo per la ristrutturazione di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 320/2006.
Lo Stato membro notifica alla Commissione il piano di ristrutturazione modificato.
Art. 11 bis Situazione speciale per quanto riguarda le domande supplementari di concessione dell’aiuto alla ristrutturazione
1.
Se, per uno zuccherificio al quale è stato concesso un aiuto alla ristrutturazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 320/2006 dietro presentazione di una domanda a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, viene presentata un’ulteriore domanda per l’aiuto alla ristrutturazione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1 bis, del suddetto regolamento per la rinuncia ad una quota supplementare, il piano di ristrutturazione da accludere a tale domanda si basa sulla quota totale oggetto di rinuncia e sostituisce il piano di ristrutturazione presentato nell’ambito della prima domanda e accettato a norma dell’articolo 5 del suddetto regolamento.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui la prima domanda e la domanda supplementare siano presentate per ottenere un aiuto alla ristrutturazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 320/2006.
2.
Se, per uno zuccherificio al quale è stato concesso un aiuto alla ristrutturazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), dietro presentazione di una domanda a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, viene presentata un’ulteriore domanda di concessione dell’aiuto alla ristrutturazione in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1 bis, del suddetto regolamento per la rinuncia ad una quota supplementare al fine di ottenere un aiuto alla ristrutturazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento, la domanda precedente può essere riconsiderata per la concessione dell’aiuto a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento, a condizione che il piano di ristrutturazione da accludere alla domanda supplementare si basi sulla quota totale oggetto di rinuncia e che detto piano di ristrutturazione sostituisca il piano di ristrutturazione presentato nell’ambito della prima domanda e accettato a norma dell’articolo 5 del suddetto regolamento.
Le stesse disposizioni si applicano per le prime domande presentate per la concessione di un aiuto alla ristrutturazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 320/2006, se la domanda supplementare è presentata per ottenere un aiuto alla ristrutturazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) o b), rispettivamente, del suddetto regolamento.