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Sez. 2, Sentenza n. 1346 del 11/10/1965 Ud. (dep. 03/01/1966) Rv. 100065 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - NATURA DI REATO PERMANENTE - DENUNZIA - NON INTERROMPE LA PERMANENZA - CONDOTTA SUCCESSIVA ALLA DENUNZIA - DEVE ESSERE VALUTATA.*
Stato
decisa il 1965-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/100065-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - NATURA DI REATO PERMANENTE - DENUNZIA - NON INTERROMPE LA PERMANENZA - CONDOTTA SUCCESSIVA ALLA DENUNZIA - DEVE ESSERE VALUTATA.*

Il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, tanto nel caso di omessa assistenza morale quanto nel caso di mancata assistenza economica, si configura come reato permanente e non come reato istantaneo con effetti permanenti, poiche lo stato di consumazione perdura per tutto il tempo in cui si manifesta la condotta omissiva e viene a cessare solo per effetto di una contraria iniziativa dell'agente, che valga a costituirlo in stato di adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge. La denunzia del fatto non e sufficiente ad interrompere la permanenza, e quindi il giudice deve tener conto anche della condotta antigiuridica manifestatasi nel periodo intercorrente tra il momento della denunzia e quello in cui viene pronunziata la sentenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)