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Sez. 2, Sentenza n. 5796 del 05/10/1983 (Rv. 430656 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - RIUNIONE EX ART. 274 COD. PROC. CIV. - PRONUNCIA SULLA COMPETENZA - ADESIONE DELLE PARTI DI UNO DEI GIUDIZI RIUNITI A DETTA PRONUNCIA - PRECLUSIONE DELL'IMPUGNAZIONE CON REGOLAMENTO DI COMPETENZA ALLE PARTI DI UN ALTRO DI TALI GIUDIZI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430656-01

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - RIUNIONE EX ART. 274 COD. PROC. CIV. - PRONUNCIA SULLA COMPETENZA - ADESIONE DELLE PARTI DI UNO DEI GIUDIZI RIUNITI A DETTA PRONUNCIA - PRECLUSIONE DELL'IMPUGNAZIONE CON REGOLAMENTO DI COMPETENZA ALLE PARTI DI UN ALTRO DI TALI GIUDIZI - INSUSSISTENZA.*

La riunione di procedimenti riguardanti cause connesse, ai sensi dell'art. 274 cod. proc. civ., lascia sostanzialmente inalterata l'autonomia dei singoli giudizi e, quindi, delle relative decisioni, ancorché contenute in un'unica sentenza, con la conseguenza che ciascuna parte è libera di determinarsi per l'eventuale Esercizio dell'impugnazione (la cui proposizione è priva di incidenza sugli altri processi riuniti e non comporta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti di questi) e, inoltre, che l'adesione delle parti di uno dei giudizi riuniti alla pronuncia sulla Competenza in essi emessa non può giammai precludere alle parti di un altro di tali giudizi l'impugnazione di siffatta pronuncia con regolamento di Competenza. (V 5768/79, mass n 402404; (V 3939/76, mass n 382601).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)