Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21255 del 05/07/2022 (Rv. 665267 - 01)
RESPONSABILITA' CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE | Lesioni riportate da un alunno minore all'interno di un istituto di istruzione al di fuori dell'orario delle lezioni - Condotta colposa del personale scolastico - Responsabilità della P.A. - Sussistenza - Condizioni
RESPONSABILITA' CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE
La responsabilità della scuola per le lesioni riportate da un alunno minore all'interno dell'istituto, in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico, ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell'orario delle lezioni, in quanto il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni mediante l'adozione, da parte del personale addetto al controllo degli studenti, delle opportune cautele preventive, sussiste sin dal loro ingresso nella scuola e per tutto il tempo in cui gli stessi si trovino legittimamente nell'ambito dei locali scolastici. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva escluso la responsabilità della scuola per l'infortunio occorso, giocando a pallacanestro durante il cambio dell'ora al termine della lezione di educazione fisica, ad un alunno esonerato dal parteciparvi, omettendo di verificare la presenza dell'insegnante o di altro rappresentante della struttura scolastica, in grado di far rispettare - anche durante l'intervallo tra un'ora e l'altra - il divieto conseguente al suddetto esonero).
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2048, Costituzione art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)