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Sez. 4, Sentenza n. 1147 del 15/12/1999 Ud. (dep. 01/02/2000) Rv. 215678 - 01

COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Formazione del giudicato - Limiti: capi e punti della sentenza - Motivazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215678-01

COSA GIUDICATA (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

Il giudicato si forma sui profili decisori (capi e punti della sentenza) e non sulla motivazione; per quest'ultima la regola è quella della rivalutabilità degli elementi di causa da parte del giudice dell'impugnazione al fine di individuare la più corretta motivazione e pertanto gli elementi logico argomentativi riferiti a circostanze di fatto o a valutazioni di diritto possono essere utilizzati ai fini della motivazione della decisione in ciascun grado del giudizio senza che l'opinamento di un giudice, nell'argomentare la sua decisione, possa condizionare quello del successivo, funzionalmente preposto a rivedere e riconsiderare, nei limiti dei punti e dei capi attinti dall'impugnazione della parte, la decisione del giudice che lo ha preceduto. (Nella fattispecie, relativa ad affermazione di responsabilità per lesioni colpose, il ricorrente lamentava che, lui solo appellante, il giudice di appello avesse preso in considerazione profili di colpa esclusi dal primo giudice e asseritamente non utilizzabili in quanto coperti dal giudicato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)