Sez. 4, Ordinanza n. 39472 del 03/06/2004 Cc. (dep. 08/10/2004) Rv. 229572 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE | Nullità dichiarata dal GUP - Abnormità del provvedimento. - Esclusione. - Fondamento.
UDIENZA PRELIMINARE (Cod. proc. pen. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE
Non è abnorme il provvedimento con il quale il Giudice per l'udienza preliminare - nell'esercizio di un potere riconosciutogli dall'ordinamento processuale - dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M., anche nell'ipotesi in cui il fondamento della declaratoria (nella specie: genericità del capo di imputazione relativamente alla specificazione degli addebiti) non sia contemplato dall'art. 416 cod. proc. pen.: rientra infatti tra i poteri del GUP quello di compiere tutte le verifiche perchè l'enunciazione del fatto avvenga in forma chiara e precisa
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 417 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)