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Sez. 6, Sentenza n. 1894 del 09/01/1997 Ud. (dep. 27/02/1997) Rv. 207523 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Nozione di "altra utilità" - Indicazione.
Stato
decisa il 1997-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207523-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

In tema di concussione l'espressione "altra utilità" di cui all'art. 317 cod. pen. ricomprende qualsiasi bene che costituisca per il pubblico ufficiale (o per un terzo) un vantaggio, non necessariamente economico, ma comunque giuridicamente apprezzabile; tale utilità quindi può coesistere tanto in un "dare" quanto in un "facere", purché sia ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal comune convincimento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)