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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 29 giugno 1982 che modifica le direttive 69/169/CEE e 77/800/CEE per quanto riguarda il regime delle imposte sulla cifra di affari e delle imposizioni indirette interne applicabili al traffico internazionale di viaggiatori (82/443/CEE)

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che le franchigie fiscali intracomunitarie contribuiscono all'interpenetrazione delle economie degli Stati membri;

considerando che, per raggiungere tale obiettivo e nell'interesse della popolazione degli Stati membri, occorre aumentare il valore delle franchigie fissate dall'articolo 2 della direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la franchigia delle imposte sulla cifra d'affari e delle altre imposizioni indirette interne riscosse all'importazione nel traffico internazionale dei viaggiatori4, modificata da ultimo dalla direttiva 81/933/CEE5;

considerando che, per l'espressione del tenore di alcole, è necessario tener conto della direttiva 76/766/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di tavole alcolometriche6, e modificare di conseguenza gli articoli 4 e 5 della direttiva 69/169/CEE e l'articolo 1 della direttiva 77/800/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla deroga accordata al Regno di Danimarca concernente il regime delle imposte sulla cifra di affari e delle altre imposizioni indirette interne applicabili al traffico internazionale di viaggiatori7;

considerando che a causa della situazione economica attuale è opportuno accordare al Regno di Danimarca un termine supplementare per procedere all'aumento del valore della franchigia a favore dei viaggiatori provenienti da altri Stati membri della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

Il testo degli articoli 1 e 2 della direttiva 69/169/CEE è modificato nel modo seguente:

1. all'articolo 1, paragrafo 3, l'espressione «quaranta unità di conto europee» è sostituita da «l'importo previsto al paragrafo 1»;

2. all'articolo 2, paragrafo 1, l'espressione «centottanta unità di conto europee» è sostituita da «duecentodieci ECU»;

3. all'articolo 2, paragrafo 2, l'espressione «cinquanta unità di conto europee» è sostituita da «sessanta ECU»;

4. all'articolo 2, paragrafo 3, l'espressione «centottanta unità di conto europee» è sostituita da «l'importo previsto al paragrafo 1».

Art. 3

1.

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1o gennaio 1983.

Tuttavia il Regno di Danimarca mette in vigore le misure necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 2, entro il 1o gennaio 1984.

2. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni che essi adottano per l'applicazione della presente direttiva.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 29 giugno 1982. Per il Consiglio Il Presidente P. de KEERSMAEKER