Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Testo in vigore al
Art. 151 Assunzione di nuove prove
1. Nel caso previsto dall'articolo 507 del codice, il giudice dispone l'assunzione dei nuovi mezzi di prova secondo l'ordine previsto dall'articolo 496 del codice, se le prove sono state richieste dalle parti.
2. Quando e' stato disposto di ufficio l'esame di una persona, il presidente vi provvede direttamente stabilendo, all'esito, la parte che deve condurre l'esame diretto.
Art. 152 Facolta' delle parti nel caso di perizia disposta nel dibattimento
1. Quando il giudice ha disposto la citazione del perito a norma dell'articolo 508 comma 1 del codice, le parti hanno facolta' di presentare al dibattimento, anche senza citazione, i propri consulenti tecnici a norma dell'articolo 225 del codice.
Art. 153 Liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile
1. Agli effetti dell'articolo 541 comma 1 del codice, le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta al piu' tardi insieme alle conclusioni.
Art. 154 Redazione non immediata dei motivi della sentenza
1. Nei casi previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3 del codice, il presidente provvede personalmente alla redazione della motivazione o designa un estensore tra i componenti del collegio.
2. L'estensore consegna la minuta della sentenza al presidente il quale, se sorgono questioni sulla motivazione, ne da' lettura al collegio, che puo' designare un altro estensore.
3. La minuta, sottoscritta dall'estensore e dal presidente, e' consegnata alla cancelleria per la formazione dell'originale.
4. Il presidente e l'estensore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta, sottoscrivono la sentenza.
Art. 154-bis Liberazione dell'imputato prosciolto
1. L'imputato detenuto e' posto in liberta' immediatamente dopo la lettura in udienza del dispositivo della sentenza di proscioglimento, se non detenuto per altra causa.
2. L'imputato prosciolto e la persona di cui e' comunque disposta l'immediata liberazione sono accompagnati, separatamente dai soggetti da tradurre, presso l'istituto penitenziario, per il disbrigo delle formalita' conseguenti alla liberazione; se ne fanno richiesta, possono recarsi presso l'istituto anche senza accompagnamento. E' vietato l'uso di qualsiasi mezzo di coercizione fisica.
Capo XII. Disposizioni relative al procedimento davanti al pretore
Art. 155 Decisione sulla richiesta di incidente probatorio
1. Ai fini della decisione prevista dall'articolo 551 comma 2 del codice, il giudice per le indagini preliminari puo' chiedere in visione il fascicolo contenente la documentazione relativa alle indagini espletate.
Art. 156 Opposizione alla richiesta di archiviazione
1. La persona offesa dal reato, con l'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, indica gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta stessa.
2. A seguito dell'opposizione, il giudice per le indagini preliminari provvede a norma dell'articolo 554 comma 2 del codice.
Art. 157 Ulteriori indagini. Avocazione
1. Quando emette decreto di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari, se rileva l'esigenza di ulteriori indagini, ne informa il procuratore generale presso la corte di appello. Questi, se ne ravvisa i presupposti, richiede la riapertura delle indagini a norma dell'articolo 414 del codice.
2. Quando e' accolta la richiesta del procuratore generale, le nuove indagini restano avocate.8
Art. 158 Avocazione nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione
1. Nel caso previsto dall'articolo 554 comma 2 del codice, il pubblico ministero comunica immediatamente l'ordinanza al procuratore generale presso la corte di appello che puo' disporre l'avocazione con decreto motivato entro cinque giorni dalla comunicazione della ordinanza medesima. Decorso tale termine, il pubblico ministero formula l'imputazione entro i cinque giorni successivi.
2. Il decreto con il quale il procuratore generale dispone l'avocazione e' immediatamente comunicato al pubblico ministero.
3. Disposta l'avocazione, il procuratore generale formula l'imputazione entro il termine previsto dall'articolo 554 comma 2 del codice ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 555 e seguenti del codice.
Art. 159 Indicazione dei procedimenti speciali nel decreto di citazione a giudizio
1. Nel decreto di citazione a giudizio sono indicati i procedimenti speciali, e i relativi articoli di legge, che possono trovare applicazione nel caso concreto.
2. Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 556 del codice, nell'atto di consenso anticipato all'applicazione della pena il pubblico ministero indica gli elementi previsti dall'articolo 444 comma 1 del codice.
Art. 160 Determinazione della data dell'udienza dibattimentale o del procedimento speciale
1. Ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, la richiesta prevista dall'articolo 132 comma 2 e' proposta al pretore dirigente rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari.
2. Quando il pubblico ministero deve fissare l'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari a norma degli articoli 556 comma 2, 557, 560 comma 2, 563 comma 2 del codice, l'individuazione della data dell'udienza e' effettuata, su richiesta del pubblico ministero, dal presidente della sezione dei giudici per le indagini preliminari ovvero, quando questa manchi, dal pretore dirigente.
Art. 161 Deposito degli atti per il giudizio abbreviato
1. Nel decreto di citazione emesso dal pubblico ministero per il giudizio abbreviato a norma dell'articolo 560 commi 2 e 3 del codice, in luogo di quanto previsto dall'articolo 555 comma 1 lettera g) del codice, e' contenuto l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari e' depositato nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, con facolta' per le parti e i loro difensori di prenderne visione e di estrarne copia.
Art. 162 Delega delle funzioni di pubblico ministero in udienza dibattimentale
1. La delega prevista dall'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 e' conferita con atto scritto di cui e' fatta annotazione in apposito registro ed e' esibita in dibattimento.
2. Nel caso di giudizio direttissimo, la delega puo' essere conferita anche per la partecipazione alla contestuale udienza di convalida.
3. Quando si presenta la necessita' di prestare il consenso all'applicazione della pena su richiesta o al giudizio abbreviato ovvero si deve procedere a nuove contestazioni, il pubblico ministero delegato puo' procedere a consultazioni con il procuratore della Repubblica.
4. Il pretore, nel caso previsto dal comma 3, puo' sospendere l'udienza per il tempo strettamente necessario.
Art. 163 Presentazione dell'arrestato per la convalida
1. Nel caso previsto dall'articolo 566 comma 1, la presentazione dell'arrestato al pretore per la convalida e il contestuale giudizio e' disposta dal procuratore della Repubblica presso la pretura con l'atto mediante il quale formula l'imputazione.
2. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto consegnano immediatamente gli atti al pubblico ministero presente all'udienza.
Capo XIII. Disposizioni relative alle impugnazioni
Art. 164 Deposito delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli
1. Le parti devono depositare le copie dell'atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall'articolo 584 del codice.
2. Le parti devono inoltre depositare, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, due copie dell'atto di impugnazione, nel caso di appello, e cinque copie, nel caso di ricorso per cassazione, oltre a una copia per il procuratore generale.
3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l'impugnazione. I diritti dovuti per le copie sono triplicati.
Qualora chi ha proposto l'impugnazione, a seguito della richiesta da parte della cancelleria a mezzo di lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, non provveda al pagamento della somma dovuta, il dirigente dell'ufficio di cancelleria emette ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva nei confronti del medesimo e del suo difensore se quest'ultimo ha sottoscritto l'atto. Si osservano le disposizioni previste dal regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
4. A cura della cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione.
Art. 165 Annotazione della impugnazione in calce al provvedimento impugnato
1. Prima della notificazione, l'impugnazione e' annotata in calce al provvedimento impugnato, con la indicazione di chi la ha proposta e della data della proposizione.
2. Le copie del provvedimento impugnato trasmesse al giudice dell'impugnazione contengono le indicazioni previste dal comma 1.
Art. 166 Comunicazione al procuratore generale dell'appello dell'imputato
1. Qualora non sia stata proposta impugnazione da parte del procuratore generale, l'appello dell'imputato e' comunicato anche al procuratore generale agli effetti dell'articolo 595 del codice.
Art. 167 Nuovi motivi della impugnazione gia' proposta
1. Nel caso di presentazione di motivi nuovi, si applicano le disposizioni dell'articolo 164 commi 2 e 3 e devono essere specificati i capi e i punti enunciati a norma dell'articolo 581 comma 1 lettera a) del codice, ai quali i motivi si riferiscono.
Art. 168 Disposizione di rinvio
1. Nei giudizi di impugnazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di attuazione relative al giudizio di primo grado.
Art. 169 Riduzione dei termini nel giudizio di cassazione
1. Nei casi di urgenza, le parti possono chiedere la riduzione dei termini stabiliti per il giudizio di cassazione. Il presidente, se accoglie la richiesta, dispone con decreto la riduzione dei termini in misura non superiore a un terzo. Del provvedimento di riduzione e' fatta menzione negli avvisi.
2. Con l'atto di ricorso o anche successivamente le parti possono rinunciare agli avvisi.
Art. 170 Sezioni unite
1. Le sezioni unite sono convocate con decreto del presidente della corte di cassazione o del presidente aggiunto da lui delegato e sono composte con magistrati di tutte le sezioni penali. Il collegio e' presieduto dal presidente della corte ovvero, su sua
delegazione, dal presidente aggiunto o da un presidente di sezione.