Sez. 2, Sentenza n. 573 del 24/02/1966 (Rv. 321147 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - REGOLAMENTO DI CONFINI - IN GENERE - DOMANDA DI RILASCIO DI UNA PORZIONE DEL FONDO CONFINANTE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI E LIMITI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - REGOLAMENTO DI CONFINI - IN GENERE - DOMANDA DI RILASCIO DI UNA PORZIONE DEL FONDO CONFINANTE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI E LIMITI.*
Nell'Azione per regolamento di confine, la domanda di rilascio si configura come eventuale e meramente conseguenziale all'esatta Determinazione della linea di confine, e puo ammettersene la proposizione, anche se riferita a zona gia bene individuata, purche questa sia intermedia tra fondi contigui e il possesso da parte del convenuto derivi da mera incertezza soggettiva circa la reale estensione dei fondi in base ai titoli. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)