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Sez. 2, Sentenza n. 573 del 24/02/1966 (Rv. 321147 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - REGOLAMENTO DI CONFINI - IN GENERE - DOMANDA DI RILASCIO DI UNA PORZIONE DEL FONDO CONFINANTE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI E LIMITI.*
Stato
decisa il 1966-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321147-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - REGOLAMENTO DI CONFINI - IN GENERE - DOMANDA DI RILASCIO DI UNA PORZIONE DEL FONDO CONFINANTE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI E LIMITI.*

Nell'Azione per regolamento di confine, la domanda di rilascio si configura come eventuale e meramente conseguenziale all'esatta Determinazione della linea di confine, e puo ammettersene la proposizione, anche se riferita a zona gia bene individuata, purche questa sia intermedia tra fondi contigui e il possesso da parte del convenuto derivi da mera incertezza soggettiva circa la reale estensione dei fondi in base ai titoli. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)