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Sez. L, Ordinanza n. 3556 del 12/02/2025 (Rv. 673722-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE | NASpI - Termine di decadenza ex art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015 - Decorrenza - Dalla comunicazione del cancelliere del deposito della pronuncia di accertamento del rapporto di lavoro - Sussistenza - Notificazione della sentenza - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2025-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673722-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE

In tema di NASpI, se pende giudizio di accertamento della natura del rapporto di lavoro, il termine di decadenza di sessantotto giorni per la presentazione della domanda di riconoscimento della prestazione, di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015, decorre dalla comunicazione, ad opera del cancelliere, del deposito della sentenza di accertamento della natura subordinata del rapporto, non occorrendo, invece, la notificazione della pronunzia ai sensi dell'art. 285 c.p.c., che rileva solo ai fini del decorso del termine per l'impugnazione.

Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 6 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 430, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 45 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)