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Sez. L, Sentenza n. 4873 del 21/09/1979 (Rv. 401502 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE DI UN PROCEDIMENTO AD UN DETERMINATO GIUDICE O DI RIUNIONE DI PIU PROCEDIMENTI - NATURA - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401502-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE DI UN PROCEDIMENTO AD UN DETERMINATO GIUDICE O DI RIUNIONE DI PIU PROCEDIMENTI - NATURA - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESCLUSIONE.*

I provvedimenti adottati dai magistrati di uno stesso ufficio giudiziario, di cui non si contesta la Competenza, con i quali si dispone l'assegnazione di un procedimento ad un determinato giudice o si dispone la riunione di piu procedimenti, hanno natura meramente ordinatoria, ai fini della trattazione delle cause e, pertanto, avverso gli stessi e inammissibile il regolamento di Competenza, non potendo sorgere alcun problema di Competenza. (V 1283/62; (V 2225/49).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 273, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)