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Sez. 1, Sentenza n. 348 del 03/02/1968 (Rv. 331302 - 01)

FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLO STATO PASSIVO - PROPOSIZIONE FORMALE DELLA REVOCATORIA FALLIMENTARE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA CHE DECIDE SUL PUNTO - NORME APPLICABILI - MANCATO AVVISO AI PROCURATORI DELLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - IRRILEVANZA - AFFISSIONE ALLA PORTA ESTERNA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - OBBLIGATORIETA ANCHE PER LA SENTENZA D'APPELLO.*
Stato
decisa il 1968-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331302-01

FALLIMENTO - OPPOSIZIONE - ALLO STATO PASSIVO - PROPOSIZIONE FORMALE DELLA REVOCATORIA FALLIMENTARE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA CHE DECIDE SUL PUNTO - NORME APPLICABILI - MANCATO AVVISO AI PROCURATORI DELLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - IRRILEVANZA - AFFISSIONE ALLA PORTA ESTERNA DEL TRIBUNALE FALLIMENTARE - OBBLIGATORIETA ANCHE PER LA SENTENZA D'APPELLO.*

I termini di impugnazione previsti dall'art 99 della legge fallimentare decorrono dalla data di affissione della sentenza, che va fatta di ufficio alla porta esterna del tribunale fallimentare anche per la pronuncia di secondo grado; l'omesso avviso ai procuratori della pubblicazione della sentenza, a norma dell'art 99, comma quarto, della legge fallimentare, non ha influenza sul decorso dei termini di impugnazione. Proposta opposizione al decreto del giudice delegato che esclude la garanzia di un credito a causa della revocabilita del titolo (o del fatto giuridico), che ne sta a base, non occorre che il curatore riproponga formalmente l'Azione revocatoria (implicita nella resistenza alla pretesa del creditore in Sede di verifica) ed ove lo faccia, non viene a mutare la natura del giudizio di opposizione con la conseguente applicabilita delle particolari norme relative all'impugnazione.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)