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Sez. U - , Sentenza n. 32044 del 11/12/2018 (Rv. 652100 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo - Diniego - Opposizione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Necessità del parere del P.M. - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652100-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

L'opposizione avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno in favore del cittadino straniero vittima di sfruttamento lavorativo di cui all'art. 22, comma 12 quater, del d.lgs. n. 286 del 1998 rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, chiamato a verificare in piena autonomia l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento del titolo, essendo la situazione giuridica del richiedente qualificabile come diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali tutelati dall'art. 2 Cost. e dall'art. 3 CEDU, che non lascia alcuna discrezionalità valutativa né al questore, tenuto soltanto ad accertare la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso, né al P.M., il cui necessario parere è espressione di una mera discrezionalità tecnica, che esaurisce la sua rilevanza all'interno del procedimento amministrativo. (Fattispecie relativa ad un caso in cui il permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo era stato negato dal questore in assenza del prescritto parere del P.M.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 22 com. 12, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6, Costituzione art. 2 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)