Sez. 5 - , Ordinanza n. 11614 del 04/05/2021 (Rv. 661346 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo ex art. 1, commi 280-283, l. n. 296 del 2006 - Possibilità di compensazione - Sussistenza - Mancata indicazione nel modello F24 - Rilevanza ai fini della data della sua fruizione - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie, il credito di imposta previsto per le attività di ricerca e sviluppo dall'art. 1, commi 280-283, l. n. 296 del 2006 è validamente utilizzato al momento in cui viene compensato, anche parzialmente, con gli importi dovuti a titolo di imposte dirette, quand'anche lo scomputo della somma in compensazione non sia per errore indicato nel modello F24, sicché la presentazione, nell'anno successivo, di un modello F24 a saldo zero, in quanto volta a sanare una mera irregolarità formale, non immuta la data della fruizione di tale credito.
Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 280 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 281 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 282 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 283 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 29 com. 2 CORTE COST., Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)