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Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia

Testo in vigore al

Titolo VIII. Industria e commercio

Art. 19

1. Il distretto minerario di Trieste, pur restando inquadrato nell'amministrazione statale, dipende funzionalmente dalla amministrazione regionale, per quanto attiene all'esercizio delle attribuzioni regionali nelle materie da esso trattate.

Art. 20

1. In tutti i casi in cui le norme sull'ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle commissioni e degli uffici, costituiti presso le medesime, fanno riferimento a funzioni amministrative di organi centrali o periferici dello Stato, a questi s'intendono sostituiti gli organi della regione.

2. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative relative alla nomina degli organi e al controllo degli atti dell'Ente per la zona industriale di Trieste gia' attribuite al commissario generale del Governo in forza dell'ordine del cessato Governo militare alleato 18 aprile 1953, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo IX. Viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale - urbanistica

Art. 21

1. L'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, e' sostituito dal seguente:
"Sono trasferite alla regione, relativamente al suo territorio, tutte le attribuzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di:
a) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
b) espropriazione per pubblica utilita', eccetto quelle riguardanti opere a totale carico dello Stato;
c) urbanistica, edilizia popolare, opere di prevenzione e soccorso per calamita' naturali, opere idrauliche di IV e V categoria e non classificabili, utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni".

Art. 22

1. Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia gli uffici del provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia e gli uffici del genio civile, con esclusione delle sezioni o servizi cui sono affidate le funzioni rimaste di competenza statale.

2. Nei casi di sezioni o servizi che siano addetti contemporaneamente a funzioni rimaste di competenza statale ed a funzioni attribuite alla regione, la determinazione delle sezioni o servizi esclusi dal trasferimento sara' effettuata di intesa fra il Ministero dei lavori pubblici e la regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 23

1. L'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, e' sostituito dal seguente:
"Sono considerate d'interesse statale e rimangono di competenza degli organi dello Stato le categorie e lavori pubblici relative a:
a) rete autostradale e strade statali classificate ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e quelle classificate ai sensi delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo stesso, salvo che non vengano declassificate secondo quanto previsto dall'art. 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 8;
b) costruzione e manutenzione di opere ferroviarie, eccetto quelle riguardanti linee metropolitane;
c) costruzione e manutenzione di aerodromi, eccetto quelli a carattere esclusivamente turistico;
d) opere idrauliche di prima, seconda e terza categoria e grandi derivazioni di acque pubbliche;
e) costruzione e manutenzione di porti, eccetto quelli di seconda categoria dalla seconda classe in poi;
f) opere e lavori per servizi statali, con esclusione dell'edilizia scolastica di competenza degli enti locali;
g) opere e lavori di edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato, di edilizia universitaria;
h) opere e lavori di riparazione di danni bellici;
i) opere di prevenzione e soccorso per calamita' naturali, relative a materia di competenza statale, nonche' gli interventi straordinari nelle opere di soccorso relative a calamita' di estensione ed entita' particolarmente gravi".

Art. 26

1. Ferme restando tutte le competenze statali, di cui all'art. 23 del presente decreto, le funzioni amministrative previste dagli articoli 2, 3, 4 e 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono trasferite anche alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che gia' non le spetti in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, relativamente al suo territorio.

2. Si applicano anche nei confronti della regione Friuli-Venezia Giulia le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 6.

Titolo X. Istruzione artigiana e professionale

Art. 28

1. Le funzioni amministrative ed i compiti in materia di istruzione artigiana e professionale, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, sono trasferiti anche alla regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Al trasferimento dei beni, di cui al penultimo comma dell'art. 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, si provvede, sentita la regione, con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sugli enti interessati, di concerto con il Ministro per il tesoro, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Titolo XI. Demanio e patrimonio

Art. 29

1. I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 822 del codice civile, se appartengono alla regione, costituiscono il demanio regionale e sono soggetti al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico.

2. Fanno parte, altresi', del demanio regionale e sono soggetti allo stesso regime: i porti lacuali e fluviali; le opere di navigazione interna di terza e quarta classe; le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e non classificate.

3. Sono pure soggetti al regime del demanio regionale i diritti reali che spettano alla regione su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilita' di alcuno dei beni indicati nei precedenti commi o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli cui servono i beni medesimi.

Art. 30

1. Fanno parte del patrimonio indisponibile della regione, oltre i beni indicati nell'art. 55 dello statuto, gli edifici destinati a sede di uffici regionali, con i loro arredi, e gli altri beni destinati ad un pubblico servizio regionale.

Titolo XII. Delega di funzioni statali

Art. 31

1. Le funzioni delegate alle regioni, mediante i decreti del Presidente della Repubblica numeri 3 e 5 del 14 gennaio 1972, 8 del 15 gennaio 1972 e 315 del 5 giugno 1972, che gia' non spettino per competenza propria alla regione Friuli-Venezia Giulia, vengono delegate anche a questa ultima, relativamente al suo territorio, in applicazione dell'art. 10 dello statuto regionale.

2. Sono altresi' delegate alla regione tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato, concernenti espropriazioni per pubblica utilita', occupazioni temporanee e d'urgenza, dichiarazioni di pubblica utilita' e dichiarazioni d'indifferibilita' e d'urgenza, relativamente alle opere di competenza statale, delegate alla regione medesima, ed a quelle a totale carico dello Stato ma non di competenza statale.

3. Salvo quanto stabilito nell'art. 45 dello statuto regionale, nell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116 e nell'art. 25 del presente decreto, all'esercizio delle funzioni delegate la regione provvede a mezzo degli organi ed uffici istituzionalmente competenti, secondo le proprie leggi, per la materia cui la delega inerisce.

4. Le funzioni delegate vengono esercitate dagli organi regionali in conformita' delle direttive emanate dal competente organo statale.

5. In caso di persistente inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attivita' relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, puo' disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

Titolo XIII. Controllo sugli atti dell'amministrazione regionale e su quelli degli enti da essa delegati

Art. 32

1. Ferma restando la delegazione della Corte dei conti di cui all'art. 58 dello statuto, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' istituita una sezione regionale della Corte stessa avente sede in Trieste, composta da un presidente di sezione, dal consigliere delegato al controllo sugli atti della regione e su quelli di cui all'art. 11 di detto statuto, dal consigliere delegato al controllo sugli atti di competenza della delegazione prevista dall'art. 5 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e dal consigliere di cui al successivo art. 34.

2. Il numero dei votanti non puo' essere inferiore a tre. In caso di assenza o impedimento i consiglieri si sostituiscono fra loro.

3. Qualora, all'atto della votazione, i presenti siano in numero pari, non votera' il magistrato non relatore meno anziano nel ruolo.

4. Il Presidente della Corte, sentito il consiglio di presidenza, puo', con propria ordinanza, conferire le funzioni di presidente reggente la sezione regionale al consigliere piu' anziano.

Art. 33

1. Rimane immutata la competenza della sezione centrale di controllo, come regolata dalle norme in vigore, per gli atti emanati da organi dello Stato aventi sede nella regione.

Art. 34

1. Gli atti degli assessorati regionali aventi sede in Udine e degli organi da essi dipendenti o vigilati sono presentati all'ufficio della delegazione per gli atti della regione, distaccato ad Udine, cui e' delegato un consigliere.

Art. 35

1. In relazione al secondo comma dell'art 19 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, numero 1214, sono sottoposti al controllo successivo tutti i titoli di spesa emessi dalla regione o dagli enti locali nelle materie loro delegate in esecuzione di provvedimenti assoggettati al controllo preventivo ai sensi delle vigenti norme.

2. Sono altresi' sottoposti al medesimo controllo i titoli di spesa con contemporanea assunzione dell'impegno di importo non superiore ai limiti previsti dall'art. 18 del precitato testo unico e successive modificazioni.

3. Gli atti soggetti al controllo successivo sono trasmessi alla relativa delegazione entro tre mesi dalla data in cui hanno avuto esecuzione.

Art. 36

1. Nello svolgimento dell'attivita' e per il funzionamento della sezione regionale si applica il quinto comma dell'art. 24 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, numero 1214, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, nonche', in quanto applicabile, ogni altra disposizione vigente.

2. Nel caso di rifiuto di registrazione da parte della sezione, la giunta regionale puo' chiedere che le sezioni riunite della Corte dei conti deliberino se sia fondata la causa del rifiuto.

3. Alla discussione puo' intervenire un rappresentante dell'amministrazione regionale.