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Sez. 2 - , Sentenza n. 27516 del 30/12/2016 (Rv. 642182 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. – Tassatività – Prospettazione in appello della violazione dell’art. 112 c.p.c. con conseguente nullità della sentenza – Ricomprensione tra le cause legittimanti la rimessione al giudice di primo grado – Esclusione – Conversione del motivo di nullità in motivo di impugnazione – Applicabilità – Conseguenza – Decisione nel merito da parte del giudice di appello – Necessità.
Stato
decisa il 2016-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642182-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE

In applicazione dei principi della tassatività delle ipotesi di rimessione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. e della conversione nei motivi di nullità in motivi di impugnazione (art. 161, comma 1, c.p.c.), con la conseguente possibilità per le parti di svolgere ugualmente nel grado superiore le loro difese, il giudice di appello, in caso di prospettata violazione dell'art. 112 c.p.c. nei motivi di gravame, non deve rimettere la causa al giudice di primo grado, né limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza, ma deve decidere la causa nel merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)