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Sez. 3, Sentenza n. 503 del 14/03/1962 (Rv. 250789 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE - FORMA SCRITTA - ANNOTAZIONE 'PAGATÒ SULLA FATTURA INTESTATA AL DEBITORE - VALORE LIBERATORIO.*
Stato
decisa il 1962-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/250789-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE - FORMA SCRITTA - ANNOTAZIONE 'PAGATÒ SULLA FATTURA INTESTATA AL DEBITORE - VALORE LIBERATORIO.*

L'art 1199 cod civ nello stabilire che il creditore il quale richiede il pagamento deve, a richiesta del debitore, rilasciargliene quietanza, pur concependo, evidentemente, la quietanza come un documento scritto, non impone particolari forme, essendo sufficiente che dal contesto della quietanza stessa, e sia pure dal suo inequivocabile collegamento estrinseco con documento da altri predisposto, risulti l'avvenuto pagamento ed il titolo per il quale questo e avvenuto. Nulla, pertanto, vieta che, in conformita alla diffusa pratica commerciale, sia sufficiente a costituire quietanza l'annotazione 'pagatò, o simile, apposta sulla fattura intestata al debitore, e seguita dalla sottoscrizione del creditore che la fattura ha emesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)