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Sez. L, Sentenza n. 9025 del 22/08/1991 (Rv. 473607 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Caratteri del rapporto individuale - Rapporto del parente | Del coniuge - Nell'impresa familiare - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473607-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Caratteri del rapporto individuale - Rapporto del parente

L'istituto dell'impresa familiare, come emerge dall'art. 230 bis cod. civ. - che prevede l'applicabilità della relativa disciplina a condizione che non sia configurabile un diverso rapporto - ha natura residuale o suppletiva, in quanto diretto ad approntare una tutela minima ed inderogabile a quei rapporti di lavoro comune che si svolgono negli aggregati familiari, in passato ricondotti ad una "causa affectionis vel benevolentiae" o ad un contratto innominato di lavoro gratuito. Pertanto, per potere configurare, nell'attività di uno dei coniugi, una concreta collaborazione all'impresa suddetta non è sufficiente il solo fatto dell'adempimento di doveri istituzionalmente connessi al matrimonio - come quello di contribuire, in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, ai bisogni della famiglia e di provvedere alle esigenze della prole -, ma è necessario un apporto tale da poter rendere riscontrabile in esso un rapporto di lavoro per l'impresa, che deve avvantaggiare il coniuge imprenditore e l'intero nucleo familiare, senza limitarsi ad una generica collaborazione domestica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 230 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)