Sez. 5, Sentenza n. 1720 del 04/12/2008 Ud. (dep. 16/01/2009) Rv. 242964 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA | Apposizione di una firma falsa di girata sull'assegno dopo il protesto - Integrazione del reato di falso in scrittura privata e non in atto pubblico.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA
Integra il delitto di falso in scrittura privata - e non quello di falso in titoli di credito ex art. 491 cod. pen. - l'apposizione di una falsa firma di girata su un assegno già posto all'incasso e protestato, in quanto con il protesto si esaurisce la funzione tipica dell'assegno e viene meno la sua capacità di circolazione privilegiata, che giustifica la tutela penale rafforzata.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 491
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)