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Sez. 3, Sentenza n. 549 del 06/02/1996 Cc. (dep. 05/03/1996) Rv. 204713 - 01

Demanio | Marittimo - Costruzioni abusive - Giudice - Demolizione dell'immobile - Statuizione emessa fuori dei casi consentiti - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204713-01

Demanio

In materia di costruzioni realizzate su spazio demaniale marittimo, quando non sia stata contestata la violazione della normativa urbanistica o paesaggistica, e la Pubblica Amministrazione non abbia esercitato l'azione civile nel processo penale, il giudice non può ordinare la demolizione dell'immobile, poiché tale potere non è disciplinato dal codice della navigazione. Ne deriva che la relativa statuizione è illegale, per l'esercizio di una potestà riservata ad organi amministrativi. Essa deve, pertanto, essere annullata anche d'ufficio e, comunque, quando l'interessato abbia dedotto con il ricorso l'illegittimità del provvedimento, anche se per un motivo diverso (nella specie, perché erroneamente considerata non pena illegale, ma pena accessoria, non irrogabile con la sentenza di patteggiamento).

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 54 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1161

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)