Sez. 2, Sentenza n. 13766 del 22/07/2004 (Rv. 574865 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Disciplina di cui all'art. 345 cod. proc. civ. - Casi - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE
Le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, determinate, ai sensi dell'art. 345, primo comma. cod. proc. civ., dalla mancata integrazione, in primo grado, del contraddittorio o dalla erronea estromissione, nello stesso grado, di una parte, si verificano solo quando il processo non si sia efficacemente svolto, per non avervi partecipato, o per non essere stati messi in grado di parteciparvi, tutti i legittimi contraddittori.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)