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Sez. 1, Ordinanza n. 1258 del 08/11/1966 Cc. (dep. 19/01/1967) Rv. 103217 - 01

RECIDIVA CONTESTAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103217-01

RECIDIVA CONTESTAZIONE.*

La recidiva non costituisce una autonoma situazione soggettiva della persona che infrange il comando penale, ma una circostanza aggravante, con la conseguenza che essa deve essere contestata anche quando risulti da un documento pubblico o debba essere presa in esame anche per un effetto diverso dall'inasprimento della pena. Tale principio va applicato non solo in tema di Determinazione della pena al fine di stabilire il tempo necessario a prescrivere il reato, nel qual caso la recidiva viene presa in considerazione agli effetti dell'inasprimento della pena, ma, anche, in tema di Determinazione del periodo di buona condotta per gli effetti di cui all'art 179 cod pen, nonche nel caso di prescrizione della pena, al fine di escludere l'effetto estintivo del decorso del tempo sulla pena stessa nei confronti dei recidivi nei casi preveduti dai capoversi dell'art 99 cod pen. (V in senso conforme e contrario, 102780 e ivi citate, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 172, Cod. Pen. art. 179 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)