Sez. 1, Sentenza n. 13892 del 09/06/2010 (Rv. 613223 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - DI PRODOTTI | Diritti del titolare del brevetto - Limiti - Rivendite successive del prodotto - Violazione del diritto di privativa - Esclusione - Fondamento.
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - DI PRODOTTI
Il brevetto per un'invenzione di prodotto conferisce al titolare il diritto di utilizzazione esclusiva del prodotto stesso, in relazione alla fabbricazione ed al commercio, conseguendone che la lesione di tale diritto di privativa può essere compiuta da chi fabbrichi o venda detto prodotto e non anche da chi l'acquisti sul mercato da un terzo: invero, il regime di monopolio dell'inventore sul suo prodotto, che gli consente di trarre un profitto economico dalla propria invenzione, cessa nel momento in cui, per effetto della prima vendita, il predetto profitto viene realizzato e, da quel momento, il prodotto (ma anche sue singole parti), entrato nella disponibilità di terzi, può essere ulteriormente commercializzato od utilizzato, senza che alcun diritto possa essere riconosciuto all'inventore.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)