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Sez. 1, Sentenza n. 4436 del 07/07/1981 (Rv. 415142 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITA - PER DANNI - NEI CONFRONTI DEL RICEVITORE - INDIVIDUAZIONE DEL VETTORE - ACCERTAMENTI NECESSARI.*
Stato
decisa il 1981-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415142-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - VETTORE - RESPONSABILITA - PER DANNI - NEI CONFRONTI DEL RICEVITORE - INDIVIDUAZIONE DEL VETTORE - ACCERTAMENTI NECESSARI.*

Al fine dell'individuazione del vettore nel contratto di trasporto marittimo di cose, quale responsabile dei danni nei confronti del ricevitore (ovvero dell'assicuratore che si surroghi nei diritti di quest'ultimo), e rilevante accertare se il ricevitore medesimo sia il primo prenditore della polizza di carico, ovvero un successivo possessore del titolo secondo la sua legge di circolazione, atteso che, nel primo caso, assumendo la polizza stessa sostanzialmente la funzione di prova scritta del contratto, deve ritenersi consentita la prova sulla diversita del vettore rispetto al soggetto come tale indicato nel documento (fermo restando il limite di cui all'art 2725 cod civ), mentre, nel secondo caso, spiega efficacia il principio di letteralita del titolo, anche per quanto riguarda l'identificazione del vettore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2725, Cod. Navig. art. 458, Cod. Navig. art. 460, Cod. Navig. art. 464

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)