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Sez. U, Sentenza n. 7194 del 11/06/1992 (Rv. 477683 - 01)

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Termine di sessanta giorni | Risarcimento - Diritto - Prescrizione - Termine - Decorrenza - Differimento o sospensione fino alla scadenza dello "spatium deliberandi" accordato all'assicuratore - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477683-01

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Termine di sessanta giorni

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la richiesta del risarcimento con lettera raccomandata all'assicuratore, ai sensi degli artt. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 ed 8 del D.L. 26 settembre 1978 n. 576, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 1978 n. 738, determina un'interruzione istantanea del termine di prescrizione, il quale riprende a decorrere senza subire differimento o sospensione fino alla scadenza dello "spatium deliberandi" accordato all'assicuratore stesso, tenendo conto che questo non incide sulle possibilità di esercizio del diritto del danneggiato (non identificabili con la sola azione giudiziale), e che, inoltre, le ipotesi di sospensione della prescrizione sono esclusivamente quelle previste, con elencazione tassativa, dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2942 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 8, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)