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Sez. 5 - , Ordinanza n. 16776 del 06/08/2020 (Rv. 658669 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE | Contributi “in conto impianti” - Regime ex l. n. 449 del 1997 - Reddito d’impresa per competenza - Imputabilità - Opzioni di contabilizzazione - Conseguenze - Obbligazione tributaria - Determinazione - Natura istantanea - Esclusione - Prolungamento in più periodi imposta - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658669-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - SOPRAVVENIENZE ATTIVE

In tema di determinazione del reddito d'impresa, i contributi "in conto impianti", i quali sono destinati all'acquisto di beni (materiali o immateriali) strumentali, nel regime introdotto dalla l. n. 449 del 1997 non generano né sopravvenienze attive né ricavi, ma rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui afferiscono, concorrendo a formare il reddito d'impresa per competenza nel quale confluiscono sotto forma di quote di ammortamento deducibili, potendo essere contabilizzati, a scelta del contribuente, in base ai principi contabili nazionali (OIC 16, par. F), imputando i contributi percepiti a riduzione diretta del cespite, oppure con la tecnica dei risconti passivi mediante imputazione graduale a conto economico pari alla stessa misura adottata per gli ammortamenti del cespite agevolato; pertanto, la loro ascrivibilità a fattori di produzione ad utilità ripetuta fa sì che la determinazione dell'obbligazione tributaria non sia istantanea e coincidente con l'incasso dei contributi stessi, ma prolungata a più periodi di imposta, in quanto collegata agli ammortamenti.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 com. 3 lett. B CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 21 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)