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Sez. 1, Sentenza n. 12125 del 09/12/1993 (Rv. 484636 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Assegno di mantenimento - In genere | Assegno di mantenimento - Revisione - Cespite o attività produttiva di reddito - Mera perdita da parte dell'obbligato - Giustificato motivo per la revisione - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1993-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484636-01

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Assegno di mantenimento - In genere

In tema di assegno di mantenimento, i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi (artt. 156 cod. civ., 710 e 711 cod. proc. civ.), non sono ravvisabili nella mera perdita da parte dell'obbligato di un cespite o di un'attività produttiva di reddito, restando da dimostrare, con onere a carico dell'interessato, che la perdita medesima si sia tradotta in una riduzione delle complessive risorse economiche. (Nella specie, il Giudice del merito aveva negato il diritto della moglie al mantenimento, accordatole con la separazione, sul rilievo che il marito aveva successivamente perso il posto di lavoro. La Suprema Corte, alla stregua del principio di cui sopra, ha annullato detta pronuncia, perché carente dell'indagine sull'effettiva situazione economica discendente dalla risoluzione del rapporto lavorativo, anche in relazione all'eventuale trattamento di quiescenza goduto dal marito stesso ed alla sua possibilità di svolgere altre attività).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 711

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)