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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 13 ottobre 1976, causa 32/76

Decisione
decisa il 1976-10-13
ECLI
ECLI:EU:C:1976:136

Epigrafe

Nel procedimento 32-76, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte di giustizia a norma dell'art. 177 del trattato CEE dal Tribunal du travail di Charleroi nella causa dinanzi ad esso pendente fra ALFONSA SAIEVA, residente in Montaperto (Italia) e CAISSE DE COMPENSATION DES ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'INDUSTRIE CHARBONNIÈRE DES BASSINS DE CHARLEROI ET DE LA BASSE-SAMBRE, Charleroi, Belgio domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 42, n. 5 del regolamento n. 3 del Consiglio CEE, del 25 settembre 1958, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU n. 30 del 16 dicembre 1958, pag. 561) modificato dal regolamento n. 1/64 del Consiglio CEE, del 18 dicembre 1963 (GU n. 1 dell'8 gennaio 1964, pag. 1) e dell'art. 94, n. 5 del regolamento n. 1408/71 del Consiglio CEE del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi previdenziali ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. L 149 del 5 luglio 1971, pag. 2), LA CORTE, composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. M. Donner e P. Pescatore, presidenti di sezione; J. Mertens de Wilmars, M. Sørensen, A. G. Mackenzie Stuart e A. O'Keeffe, giudici; avvocato generale: H. Mayras; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Il provvedimento di rinvio e le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia delle CEE possono riassumersi come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento

punto 1
Le leggi coordinate belghe in materia di assegni di famiglia stabiliscono che gli assegni spettano normalmente al capofamiglia per i figli di età inferiore ai 16 anni, però se essi seguono corsi di formazione professionale il limite è portato a 21 anni, a 25 anni in caso di studi superiori e abolito in caso di grave infermità.
punto 2
Le leggi 24 dicembre 1903 in materia di risarcimento del danno conseguente ad infortunio sul lavoro, all'art. 4, 2o, B, stabilivano che agli orfani spettava la pensione temporanea di infortunio sul lavoro fino a 18 anni. L'art. 19 della legge 10 aprile 1971 sugli infortuni sul lavoro stabilisce che attualmente i figli possono fruire della pensione di infortunio sul lavoro finché al capofamiglia spettano gli assegni familiari e comunque fino al 18o anno.
punto 3
L'attrice, cittadina italiana, è vedova di un lavoratore italiano, Calogero Reale, che ha lavorato successivamente in Italia e in Belgio, deceduto nella sciagura di Marcinelle, l'8 agosto 1956. Dal matrimonio erano nati tre figli, Alfonso, nato il 18 marzo 1948, Maria Rosa, nata il 31 marzo 1954 e Lina, nata il 1o marzo 1956.
punto 4
Dopo il decesso del marito, la Saieva, nonostante si fosse trasferita in Italia con i figli, percepiva la pensione d'infortunio, corrisposta ai quattro superstiti, nonché gli assegni familiari per i tre figli.
punto 5
La Caisse de compensation des allocations familiales de l'industrie charbonnière des bassins de Charleroi et de la Basse-Sambre (in prosieguo la Caisse) non ha più versato gli assegni familiari all'interessata dal diciottesimo compleanno dei due figli maggiori, mentre per la terza figlia i versamenti sono cessati il 30 settembre 1972, cioè prima che questa avesse compiuto i 18. anni. La Caisse ha obiettato che per i primi due figli essa non aveva più versato gli assegni familiari dopo il diciottesimo compleanno in forza dell'art. 42, n. 5 del regolamento n. 3 che — a suo giudizio — vincolava l'ente belga a versare gli assegni familiari agli orfani solo finché ad essi spettava anche la pensione d'infortunio, cioè, nella fattispecie, fino al compimento del diciottesimo anno, come stabilito dalla legge belga. L'art. 42, n. 5, recita: «In caso di decesso di un lavoratore salariato o assimilato che dia diritto ad una rendita d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale in virtù della legislazione di uno Stato membro, sono accordati degli assegni familiari a favore dei figli che risiedono o sono allevati nel territorio di un altro Stato membro, in conformità della legislazione del paese debitore della rendita, come se i figli risiedessero o fossero allevati nel territorio di questo Stato».
punto 6
Per la terza figlia, la Caisse ha osservato che dal 1o ottobre 1972, data in cui è entrato in vigore il regolamento n. 1408/71, è venuto meno il suo obbligo di versare gli assegni familiari, poiché in conformità all'art. 78, n. 2, lett. b, i) di questo nuovo regolamento, sarebbe spettato all'ente italiano versare gli assegni, cioè all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (in prosieguo INPS) in quanto il Reale ha maturato in Italia un periodo assicurativo pari a 5 anni, due mesi e quattro settimane. L'articolo di cui trattasi recita: «2. Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio risiedono l'orfano o la persona fisica o giuridica che lo ha effettivamente a carico, le prestazioni per gli orfani sono concesse secondo le seguenti norme: a) … b) all'orfano di un lavoratore defunto che sia stato soggetto alle legislazioni di più Stati membri: i) conformemente alla legislazione di quello degli Stati sul cui territorio l'orfano risiede, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è ivi acquisito in base alla legislazione di tale Stato, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'art. 79, paragrafo 1, lett. a) … …». La Caisse ha sottolineato che l'art. 78 del regolamento n. 1408/71 sopprime, per quel che riguarda le prestazioni a favore degli orfani, ogni riferimento all'indennità d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale ed esclude dalla sua sfera d'applicazione le pensioni corrisposte agli orfani in forza dell'assicurazione infortuni sul lavoro e malattia professionale. È escluso che l'attrice possa vantare diritti quesiti, poiché l'unica frase in cui si fa menzione dei diritti quesiti nel regolamento n. 1408/71 è contenuta nell'art. 94, n. 9, estraneo alla fattispecie.
punto 7
La Caisse ha chiesto all'INPS di corrispondere alla Saieva gli assegni familiari per gli orfani, a decorrere dal 1o ottobre 1972, come prescritto dal regolamento n. 1408/71.
punto 8
La Saieva contesta l'interpretazione che la Caisse dà dell'art. 42, n. 5 del regolamento n. 3 e ritiene che, in forza dell'art. 95, n. 5 del regolamento n. 1408/71 la Caisse non poteva modificare, senza richiesta dell'interessata, i diritti che ad essa spettavano in materia di assegni familiari. L'art. 94, n. 5, recita: «I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o rendita prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere riveduti su loro richiesta, tenendo conto delle disposizioni del presente regolamento. Tale disposizione si applica anche alle altre prestazioni di cui all'art. 78». Di conseguenza essa adiva il Tribunal du travail di Charleroi onde far dichiarare che le spettavano, per i tre figli, gli assegni familiari anche dopo il compimento del diciottesimo anno. Essa chiedeva al tribunal di interpellare la Corte di giustizia delle Comunità europee per far interpretare i regolamenti nn. 3 e 1408/71.
punto 9
Con sentenza 25 marzo 1976, il Tribunal du travail di Charleroi ha sospeso il procedimento di merito per sottoporre alla Corte di giustizia, in via pregiudiziale, le seguenti questioni: «1. Sull'interpretazione dell'art. 42, n. 5, del regolamento del Consiglio della CEE, n. 3: Se tale disposizione vada interpretata nel senso che gli assegni familiari cessano di essere dovuti, nel momento in cui si estingue, in forza della normativa in materia dello Stato debitore della prestazione, il diritto degli orfani alla pensione temporanea per infortunio sul lavoro, nel presente caso, al compimento del 18o anno di età. 2. Sull'interpretazione dell'art. 94, n. 5, del regolamento del Consiglio della CEE, n. 1408/71: a) Se l'ente competente di uno Stato membro possa sostituirsi ad un assicurato per la revisione dei diritti maturati da quest'ultimo prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71. Nell'affermativa b) Se una siffatta revisione possa produrre l'effetto di ridurre i vantaggi di cui l'interessato ha fruito sino alla data d'entrata in vigore del predetto regolamento».
punto 10
La sentenza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 29 marzo 1976. La Saieva, rappresentata dal sig. Rossini, direttore del patronato ACLI in Belgio, la Commissione, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig.na Marie-José Jonczy e il governo italiano, rappresentato dall'ambasciatore A. Maresca, assistito da Ivo Maria Braguglia, vice avvocato dello Stato, hanno presentato osservazioni scritte. La Corte, sentita la relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di iniziare la fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

punto 1
Sulla prima questione, l'attrice sostiene che non vi sono motivi per sospendere il versamento degli assegni familiari invocando l'art. 42, n. 5 del regolamento n. 3. Gli assegni vanno corrisposti finché gli orfani presentano i requisiti per fruire di detti assegni, come previsto dalla legge del paese debitore. Se gli orfani fossero rimasti in Belgio, avrebbero continuato a fruire degli assegni familiari, anche dopo il diciottesimo anno, giacché hanno continuato gli studi. La Saieva suggerisce di rispondere così alla prima questione del Tribunal du travail: «Gli assegni familiari di cui al n. 5 dell'art. 42 del regolamento n. 3 del Consiglio devono venir corrisposti finché i figli che ne fruiscono presentano i requisiti prescritti dalla legislazione del paese debitore per fruire della pensione d'infortunio sul lavoro». Circa la seconda questione, l'attrice sostiene che, in forza dell'art. 94, n. 5 del regolamento n. 1408/71, i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore di detto regolamento non possono venir modificati se l'interessato non ne fa domanda. I regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 sono stati adottati dal Consiglio per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori e dei loro aventi causa, come si desume dal 5o considerando del regolamento n. 1408/71. Pur se la Caisse ha presentato istanza al-l'INPS in questo senso, la Saieva non ha percepito alcuna pensione da questo ente, e quindi non ha fruito di assegni familiari. D'altronde essa non intende nemmeno presentare in Italia una domanda di pensione vedovile in base ai periodi maturati in Italia dal coniuge, in quanto l'art. 78 del regolamento n. 1408/71 implica disparità di trattamento a seconda che l'assicurato goda di pensione o rendita in forza della legislazione di uno o di più Stati membri e l'applicazione eventuale di tale legge avrebbe conseguenze per lei sfavorevoli. La Corte si pronuncerà su questo problema nella causa 19-76, Pietro Triches/Caisse de compensation pour allocations familiales de la région liégeoise. L'attrice propone in sostanza di risolvere come segue la seconda questione: «L'ente competente di uno Stato membro non può d'ufficio modificare i diritti acquisiti da un assicurato prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71 del Consiglio, se così facendo si mira a ridurre o ad abolire la corresponsione della prestazione dovuta dallo stesso ente in forza della legislazione interna. Comunque la modifica non può implicare la riduzione dei vantaggi di cui hanno fruito il lavoratore o i suoi aventi causa in virtù di precedenti disposizioni regolamentari».
punto 2
Sulla prima questione, la Commissione osserva che l'art. 42 del regolamento n. 3 precisa quale legislazione si debba applicare a seconda delle situazioni prese in considerazione. Il tenore dell'art. 42, n. 5 non consente di subordinare il diritto dei figli agli assegni familiari al presupposto che i figli siano personalmente beneficiari di una pensione. Questo articolo non specifica chi è il beneficiario di una pensione. L'art. 42, n. 5 stabilisce soltanto quale legislazione vada applicata allorché si deve versare una pensione. Quanto alla seconda questione, lett. a), la Commissione sostiene che gli assegni familiari sono prestazioni contemplate dall'art. 78 del regolamento n. 1408/71 ed è fuori dubbio che l'art. 94, n. 5 dello stesso regolamento si applica a dette prestazioni. Il tenore dell'art. 94, n. 5 è abbastanza chiaro e consente di affermare che solo il beneficiario delle prestazioni già fornite, o chi lo rappresenta, può chiedere una modifica ed un ente previdenziale non può procedervi d'ufficio. I termini «su loro richiesta» sono stati inclusi in questo capoverso proprio onde evitare che gli enti competenti riducano unilateralmente le prestazioni corrisposte prima dell'entrata in vigore del regolamento. Se si accoglie la soluzione proposta per il punto a), il punto b) diventa privo di oggetto, a giudizio della Commissione. Tuttavia, per evitare che l'affiliato agisca contro il proprio interesse chiedendo la modifica delle prestazioni già fornite, nell' adottare il regolamento n. 1408/71 il Consiglio ha fatto la seguente dichiarazione, registrata nel verbale della sessione: «È inteso che le prestazioni fornite a norma del regolamento n. 3 del Consiglio, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, che risultano superiori a quelle spettanti in forza del presente regolamento, non sono modificate: sotto questo aspetto verranno mantenuti i diritti quesiti». Quindi la Commissione ritiene che le questioni deferite dal giudice proponente si possano risolvere in questo senso:. «1) L'art. 42, n. 5 del regolamento n. 3 va interpretato nel senso che stabilisce quale legislazione vada applicata per la corresponsione di assegni di famiglia a favore dei figli di un lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro; la legislazione applicabile è quella dello Stato membro in cui è dovuta l'indennità d'infortunio sul lavoro. 2) L'ente competente di uno Stato membro non può operare d'ufficio una modifica dei diritti acquisiti dall'assicurato prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71, giacché, a norma dell'art. 94, n. 5, del regolamento n. 1408/71, questa facoltà è prerogativa esclusiva dell'interessato o del suo rappresentante».
punto 3
Il governo italiano, circa la prima questione, sostiene che risulta dalla lettera dell'art. 42, n. 5 del regolamento n. 3, nonché dalla funzione di questa disposizione nell'ambito dell'art. 42 visto nel suo insieme, che l'estinzione del diritto all'indennità d'infortunio sul lavoro non può sopprimere anche il diritto dei figli alla riscossione degli assegni familiari. È vero che l'art. 42, n. 5 stabilisce che il diritto all'indennità costituisce il necessario presupposto del diritto agli assegni familiari. Se sussiste tale presupposto, gli assegni familiari a favore degli orfani residenti o allevati sul territorio di un altro Stato membro sono comunque contemplati dall'art. 42, n. 5, nell'ambito del regime generale del paese debitore dell'indennità, come se i figli risiedessero o fossero allevati sul territorio di questo Stato. Per quel che riguarda la funzione della disposizione, il governo italiano rileva che il caso degli assegni familiari, derivanti dal diritto a un'indennità d'infortunio, è disciplinato autonomamente soltanto dal n. 5 dell'art. 42. Ciò conferma che il criterio stabilito dall'art. 42, n. 5 è di per sé autonomo e definitivo e dunque non è lecito far appello ad altri criteri elaborati per ipotesi diverse. Sul punto a) della seconda questione, il governo italiano sostiene che il n. 5 del-l'art. 94 è una disposizione che favorisce l'interessato e presuppone il carattere definitivo ed intangibile delle situazioni sorte e consolidate allorché era in vigore la disciplina precedente. I diritti acquisiti dagli interessati prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71 restano dunque intangibili; di conseguenza, l'art. 94, n. 5 summenzionato non può interpretarsi altrimenti se non nel senso che conferisce ai soli interessati la facoltà di domandare eventualmente la modifica di detti diritti. Qualora il punto b) non si dovesse ritenere vuoto di contenuto, il governo italiano propone di risolverlo negativamente. All'udienza del 22 settembre 1976 la Saieva, rappresentata dal direttore del servizio sociale del patronato ACLI di Bruxelles e la Commissione, rappresentata dal suo consigliere giuridico M.-J. Jonczy, hanno presentato osservazioni orali. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 6 ottobre 1976.

SENTENZA › In diritto

paragrafo 5
5/6 Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte è stato sostenuto che la causa principale trae origine da un'applicazione discutibile della legge belga da parte della Caisse. In effetti si è osservato che la legislazione belga, contrariamente a quanto avrebbe affermato la Caisse, non associa la corresponsione degli assegni familiari alla spettanza di una rendita per infortunio sul lavoro, bensì subordina la corresponsione della rendita stessa al versamento degli assegni familiari.
punto 1
Con sentenza 25 marzo 1976, registrata presso la cancelleria della Corte di giustizia il 29 marzo successivo, il Tribunal du travail di Charleroi, in virtù dell'art. 177 del trattato CEE ha sottoposto alla Corte alcune questioni inerenti all'interpretazione dell'art. 42, n. 5 del regolamento n. 3 del Consiglio relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU n. 30 del 16 dicembre 1958, pag. 561) nonché dell'art. 94, n. 5 del regolamento n. 1408/71 del Consiglio, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. L 149 del 5 luglio 1971, pag. 2).
punto 2
Le questioni sono sorte nell'ambito di una controversia nella quale la vedova di un lavoratore italiano, vittima di un infortunio sul lavoro in Belgio nel 1956, rivendica il riconoscimento del diritto agli assegni per figli a carico (i figli sono rimpatriati con l'interessata dopo l'incidente) anche dopo il compimento del 18o anno ed in ispecie — per l'ultimo figlio — dopo il 1o ottobre 1972, data di entrata in vigore del regolamento n. 1408/71.
punto 3
Dal fascicolo risulta che la convenuta nel procedimento principale, la Caisse de compensation des allocations familiales de l'industrie charbonnière des bassins de Charleroi et de la Basse-Sambre (in prosieguo la Caisse) dal 30 settembre 1972 ha sospeso unilateralmente il versamento degli assegni familiari spettanti alla vedova per i due figli, che avevano già compiuto il diciottesimo anno, e per la figlia, che a quella data non aveva ancora compiuto i 18 anni.
punto 4
Con la prima questione si chiede se l'art. 42, n. 5 del regolamento n. 3 vada interpretato nel senso che gli assegni familiari non vanno più versati nel momento in cui viene meno, in forza della normativa dello Stato in cui le prestazioni previdenziali sono dovute, il diritto degli orfani a percepire la rendita temporanea per infortunio sul lavoro, nel caso specifico dal compimento del diciottesimo anno.
punto 7
In ogni caso la Corte, allorché viene interpellata in via pregiudiziale a norma delle disposizioni dell'art. 177 del trattato, non deve pronunciarsi sul senso e sulla portata delle norme interne, ma deve limitarsi ad interpretare le disposizioni di diritto comunitario che entrano in linea di conto.
punto 8
L'art. 42, n. 5, del regolamento n. 3, recita: «In caso di decesso di un lavoratore salariato o assimilato che dia diritto ad una rendita d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale in virtù della legislazione di uno Stato membro, sono accordati degli assegni familiari a favore dei figli che risiedono o sono allevati nel territorio di un altro Stato membro, in conformità della legislazione del paese debitore della rendita, come se i figli risiedessero o fossero allevati nel territorio di questo Stato».
punto 9
Dal tenore del capoverso riportato si desume che esso ha la finalità di determinare, come unica legislazione che disciplina il versamento di assegni familiari nei casi contemplati, la legislazione del paese debitore della rendita per infortunio sul lavoro.
punto 10
Il fatto che i figli risiedano in uno Stato membro diverso non preclude l'applicazione di detta disciplina, giacché gli assegni familiari vanno corrisposti come se i figli risiedessero o fossero allevati nel territorio del paese debitore della rendita.
punto 11
In virtù di detta norma, gli assegni familiari previsti a favore dei figli di un lavoratore defunto, sono quelli versati non solo nel caso di spettanza di una rendita per gli orfani, ma anche nel caso di spettanza di qualsiasi altra rendita connessa al decesso, ed in particolare della pensione vedovile.
punto 12
Si deve dunque risolvere il quesito sottoposto a questa Corte affermando che l'art. 42, n. 5 va interpretato nel senso che esso determina la legislazione che disciplina il versamento degli assegni familiari a favore dei figli di un lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro e che il diritto agli assegni familiari a favore dei figli del defunto non dipende dalla spettanza di una rendita per gli orfani.
punto 13
Con la seconda questione si chiede se l'art. 94, n. 5 del regolamento n. 1408/71 consenta all'ente competente di uno Stato membro di sostituirsi all'interessato ai fini della revisione dei diritti da questo maturati prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso.
punto 14
Detta disposizione recita: «I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o rendita prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere riveduti su loro richiesta, tenendo conto delle disposizioni del presente regolamento. Tale .disposizione si applica anche alle altre prestazioni di cui all'art. 78».
punto 15
Le disposizioni transitorie del regolamento, che comprendono il capoverso citato, si ispirano al principio che le prestazioni spettanti in virtù del regolamento n. 3, se sono più favorevoli che le prestazioni contemplate dalla legge posteriore, non verranno ridotte.
punto 16
Scopo della disposizione è quello di attribuire all'interessato il diritto di richiedere, a proprio favore, la modifica delle prestazioni corrispostegli secondo la disciplina della precedente normativa.
punto 17
Sarebbe in contrasto con la suddetta finalità l'attribuire all'ente competente il potere di modificare d'ufficio le prestazioni a danno dell'interessato.
punto 18
Si deve dunque risolvere la questione affermando che l'art. 94, n. 5 va interpretato nel senso che l'ente competente di uno Stato membro non può sostituirsi all'interessato ai fini della revisione dei diritti da questo maturati prima dell'entrata in vigore del regolamento.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 19
Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili.
punto 20
Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta di pronunziarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi LA CORTE, pronunziandosi sulle questioni sottopostele con sentenza 25 marzo 1976 dal Tribunal du travail di Charleroi, afferma per diritto: 1o L'art. 42, n. 5 va interpretato nel senso che esso determina la legislazione che disciplina il versamento degli assegni familiari a favore dei figli di un lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro e che il diritto agli assegni familiari a favore dei figli del defunto non dipende dalla spettanza di una rendita per gli orfani. 2o L'art. 94, n. 5 del regolamento n. 1408/71 va interpretato nel senso che l'ente competente di uno Stato membro non può sostituirsi all'interessato ai fini della revisione dei diritti da questo maturati prima dell'entrata in vigore del regolamento.

Firme

Kutscher Donner Pescatore Mertens de Wilmars Sørensen Mackenzie Stuart O'Keeffe Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 13 ottobre 1976. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente H. Kutscher

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