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Sez. 3 - , Sentenza n. 6347 del 04/10/2018 Ud. (dep. 11/02/2019) Rv. 274858 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Falsa denunzia di smarrimento della scheda SIM - Reato di falsità ideologica – Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274858-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

Integra il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, la condotta di colui che, in una autocertificazione sostitutiva diretta ad un gestore di telefonia, dichiari di aver smarrito la scheda SIM, in quanto le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in base all'art. 76 del medesimo decreto, sono considerate come fatte ad un pubblico ufficiale. (In motivazione la Corte ha rilevato che, ai sensi dell'art. 40 d.P.R. n. 445 del 2000, nei rapporti con i gestori di pubblici servizi e, dunque, anche con quelli di telefonia, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo d.P.R.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 46, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 47, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)