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Sez. L, Sentenza n. 10439 del 22/06/2012 (Rv. 622923 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE | Disposizione dell'art. 1676 cod. civ. - Ambito di applicazione - Subappalto di lavori pubblici - Inclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622923-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - AUSILIARI DELL'APPALTATORE - DIRITTI VERSO IL COMMITTENTE

La disposizione dell'art. 1676 cod. civ. - in base alla quale i dipendenti dell'appaltatore hanno azione diretta verso il committente, fino a concorrenza del debito del committente verso l'appaltatore, per conseguire quanto loro dovuto per l'attività prestata nell'esecuzione dell'appalto - si applica anche al subappalto di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 141 del d.P.R. n. 554 del 1999, sia perché il subappalto è un vero e proprio contratto di appalto, seppure caratterizzato da derivazione da altro contratto di appalto, sia perché, nell'appalto e nel subappalto, ricorre la stessa esigenza di tutela dei lavoratori, onde preservarli dal rischio di inadempimento del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1676, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 141

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)