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Sez. 5 - , Sentenza n. 21443 del 06/07/2022 (Rv. 665310 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Motivazione con rinvio "per relationem" a precedenti di merito - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665310-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE

La motivazione della sentenza, con rinvio "per relationem" a provvedimenti giudiziari resi in altro processo, è ammissibile e rispetta il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., purché la condivisione della decisione avvenga attraverso un autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, non potendosi risolvere in una acritica adesione al provvedimento richiamato. (Nella specie, la S.C. ha cassato per apparenza della motivazione la decisione di merito che si era limitata a richiamare numerose sentenze di altre Commissioni Tributarie, senza indicarne gli estremi, le ragioni della decisione, né dare contezza delle questioni, delle argomentazioni giuridiche e della documentazione ivi esaminata).

Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2, Costituzione art. 111 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)