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Sez. L, Sentenza n. 940 del 07/03/1977 (Rv. 384555 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - IN GENERE - SIMULTANEUS PROCESSUS CONTRO PIU CONVENUTI - PERSISTENZA DEL LITISCONSORZIO IN APPELLO ED IN CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI QUELLO DEI CONVENUTI NON RITUALMENTE CITATO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1977-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384555-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - IN GENERE - SIMULTANEUS PROCESSUS CONTRO PIU CONVENUTI - PERSISTENZA DEL LITISCONSORZIO IN APPELLO ED IN CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI QUELLO DEI CONVENUTI NON RITUALMENTE CITATO - NECESSITA.*

Nell'ipotesi in cui l'attore instauri il simultaneus processus nei confronti di piu convenuti, obbligati solidali in base ad un titolo unico e comune a tutte le parti, e mantenga fermo in appello e nella fase di Cassazione il litisconsorzio tra i convenuti, non e consentito sciogliere il litisconsorzio processuale nella fase del giudizio di rinvio perche, diversamente, si verificherebbe la formazione di pronuncie giudiziali di contenuto diverso in relazione ai medesimi fatti e al medesimo unitario rapporto: il giudice di rinvio deve, pertanto, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quello dei convenuti che non risulti ritualmente convenuto in giudizio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)