Sez. 6, Sentenza n. 4130 del 10/04/1984 Ud. (dep. 08/05/1984) Rv. 164040 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - ATTUAZIONE DELL'ART. 97 COST. - SUSSISTENZA.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - ATTUAZIONE DELL'ART. 97 COST. - SUSSISTENZA.*
Il principio di cui al primo comma dell'art. 97 cost. (che tutela il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione) è attuato in modo specifico dalla norma contenuta nell'art. 324 cod. pen., il cui oggetto giuridico consiste appunto nella tutela dell'imparzialità, del prestigio e dell'ordinato funzionamento della pubblica amministrazione, essendo necessario che questa provveda alla cura degli interessi comuni ad essa affidati senza che la sua Azione possa, in qualsiasi modo e per qualsiasi motivo, essere o apparire turbata dall'interferenza di interessi di natura privata. (V mass n 154234).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 com. 1, Cod. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)