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Sez. 3 - , Ordinanza n. 4559 del 15/02/2019 (Rv. 652750 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Responsabilità dello Stato per violazione di direttive comunitarie - Condanna emessa dal giudice di pace secondo equità - Appello a motivi limitati – Ammissibilità – Effetto devolutivo pieno – Fondamento - Fattispecie in tema di disciplina dell’onere della prova.
Stato
decisa il 2019-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652750-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE

L'appello avverso la sentenza di condanna dello Stato italiano al risarcimento del danno derivante dalla violazione di una Direttiva europea, emessa dal giudice di pace nell'ambito di un giudizio di equità cd. necessaria, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., pur rientrando nei limitati casi di ammissibilità di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., non comporta alcuna preclusione alla cognizione del giudice dell'impugnazione, conservando il proprio tipico effetto devolutivo pieno della materia esaminata in primo grado. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in una fattispecie relativa alla mancata attuazione della direttiva 98/83/CE, concernente i limiti alla concentrazione di arsenico nelle acque destinate al consumo umano, aveva accertato l'insussistenza del nesso di causalità tra la condotta dello Stato e il danno lamentato dal ricorrente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)