diritto.io

Sez. U - , Sentenza n. 26986 del 26/11/2020 (Rv. 659554 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Responsabilità contrattuale da inadempimento di prestazione sanitaria - Controversia relativa - Giurisdizione - Individuazione - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659554-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

In base agli artt. 2 e 5 del Regolamento Ce n. 44 del 2001, applicabile "ratione temporis", nelle controversie in materia di responsabilità contrattuale il debitore domiciliato nel territorio di uno Stato membro è convenuto, a prescindere dalla sua nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato e può essere convenuto in altro Stato membro davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, luogo che, per i contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi, è quello situato nello Stato membro in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto e che comunque va determinato - in conformità al criterio di collegamento stabilito dall'art.57 della l. n. 218 del 1995 - ai sensi della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, resa esecutiva con la l. n. 975 del 1984, il cui art. 4, comma 1, prevede che, se non sia stata scelta la legge regolatrice del contratto, esso è regolato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto. (Nella specie, in relazione ad una controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno per inesatto adempimento di obbligazione sanitaria, domandato dagli eredi di un cittadino italiano, defunto in Italia per gli esiti di cancro al pancreas, nei confronti del titolare di uno studio medico tedesco presso il quale quegli aveva precedentemente eseguito una ecografia addominale senza diagnosi di patologie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore di quello tedesco, sul rilievo che il medico convenuto era residente in Germania, che ivi era il luogo di esecuzione della prestazione e che tale Paese, in cui aveva sede lo studio medico ove la condotta asseritamente inadempiente era stata compiuta, era pure il luogo con il quale il contratto presentava il collegamento più stretto).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 2, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 4, Regolam. Consiglio CEE 12/12/2012 num. 1215 art. 7, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 57, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)