Sez. 5, Sentenza n. 19565 del 09/03/2010 Cc. (dep. 24/05/2010) Rv. 247498 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - DIMORA - OBBLIGO | Divieto di accesso nei locali del "casinò" ad un "croupier", ex art. 283 cod. proc. pen. - Illegittimità - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - DIMORA - OBBLIGO
In tema di misure cautelari, la prescrizione (art. 283 cod. proc. pen.) di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione è preordinata a vietare all'indagato di dimorare in un determinato luogo, inteso come territorio del comune di dimora abituale al fine di assicurare un controllo più efficace nel territorio di una frazione del comune o nel territorio di un comune viciniore. Ne deriva che è illegittimo il provvedimento che applichi la misura di cui all'art. 283 cod. proc. pen. al fine di vietare all'indagato di accedere in alcuni specifici edifici, trattandosi di finalità cui è preordinato l'art. 290 cod.proc.pen. che disciplina il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali e imprenditoriali, inapplicabile nella specie trattandosi dell'attività di dipendente di una società. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il Tribunale del riesame ha confermato la misura, sostituita alla originaria misura carceraria, del divieto di accesso nei locali del Casinò nei confronti di un "croupier").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 283, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 290
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)