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Codice di procedura civile

Testo in vigore al

Art. 473-bis.12 Forma della domanda

1. La domanda si propone con ricorso che contiene:

  1. a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale la domanda e' proposta;

  2. b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell'attore e del convenuto, nonche' dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;

  3. c) il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all'indicazione della procura;

  4. d) la determinazione dell'oggetto della domanda;

  5. e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;

  6. f) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.

2. Il ricorso deve altresi' indicare l'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Ad esso e' allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, gia' adottati in tali procedimenti.

3. In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:

  1. a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

  2. b) la documentazione attestante la titolarita' di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonche' di quote sociali;

  3. c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

4. Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso e' allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attivita' quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attivita' extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.171173

Art. 473-bis.13 Ricorso del pubblico ministero

1. Il ricorso del pubblico ministero contiene:

  1. a) l'indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale il ricorso e' presentato;

  2. b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale del minore, dei genitori e, ove nominati, del tutore, del curatore, del curatore speciale e dell'affidatario del minore, nonche', nei giudizi relativi allo stato delle persone, di coloro che possono avere un interesse qualificato all'esito del giudizio;

  3. c) la determinazione dell'oggetto della domanda;

  4. d) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda con le relative conclusioni, anche istruttorie.

2. Nei casi in cui il minore sia stato collocato in una struttura comunitaria, il ricorso indica altresi' il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza del legale rappresentante, salvo che sia necessario mantenere riservate tali indicazioni.

3. Al ricorso sono allegati i documenti relativi agli accertamenti svolti e alle informazioni assunte, nonche' i provvedimenti relativi al minore emessi dall'autorita' giudiziaria o da altra pubblica autorita'.

4. In presenza di richiesta di allontanamento del minore, il ricorso reca l'indicazione di eventuali parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con lo stesso.

5. In caso di domande di contributo economico, al ricorso e' allegata la documentazione attestante la situazione economica e reddituale dei genitori e del minore.

6. Le disposizioni che precedono si applicano, in quanto compatibili, anche al ricorso presentato dal parente, dal tutore, dal curatore e dal curatore speciale.171173

Art. 473-bis.14 Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza

1. Il ricorso e' depositato al giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.

2. Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale puo' delegare la trattazione del procedimento, e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto e' persona con disabilita' psichica o legalmente incapace.178

3. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere piu' di novanta giorni.

4. Con lo stesso decreto il presidente informa il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato e' obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, puo' presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Informa inoltre le parti della possibilita' di avvalersi della mediazione familiare.

5. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati al convenuto a cura dell'attore. Tra la notifica del ricorso e la data dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni liberi. Il decreto e' inoltre comunicato al pubblico ministero, a cura della cancelleria.

6. Il termine di cui al terzo comma e' elevato a centoventi giorni e quello di cui al quinto comma e' elevato a novanta giorni nel caso in cui la notificazione debba essere effettuata all'estero.

7. Se sussistono ragioni di urgenza, il giudice puo' abbreviare fino alla meta' i termini previsti dal presente articolo e dall'articolo 473-bis.17.178171173

Art. 473-bis.15 Provvedimenti indifferibili

1. In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza davanti a se' per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica.178 .

2. L'ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma e' reclamabile solo unitamente a quella prevista dall'articolo 473-bis.22.178171173

Art. 473-bis.16 Costituzione del convenuto

1. Il convenuto si costituisce nel termine assegnato dal giudice, depositando comparsa di risposta che contiene le indicazioni previste, anche a pena di decadenza, dagli articoli 167 e 473-bis.12, secondo, terzo e quarto comma.171173

Art. 473-bis.17 Ulteriori difese

1. Entro venti giorni prima della data dell'udienza, l'attore puo' depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonche', a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni gia' formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine l'attore deve depositare la documentazione prevista nell'articolo 473-bis.12, terzo comma.

2. Entro dieci giorni prima della data dell'udienza, il convenuto puo' depositare un'ulteriore memoria con cui, a pena di decadenza, precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni gia' proposte, proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese svolte dall'attore con la memoria di cui al primo comma, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria.

3. Entro cinque giorni prima della data dell'udienza, l'attore puo' depositare ulteriore memoria per le sole indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti nella memoria di cui al secondo comma.171173

Art. 473-bis.18 Dovere di leale collaborazione

1. Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete e' valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116, nonche' ai sensi del primo comma dell'articolo 92 e dell'articolo 96.171173

Art. 473-bis.19 Nuove domande e nuovi mezzi di prova

1. Le decadenze previste dagli articoli 473-bis.14 , 473-bis.16 e 473-bis.17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili.178

2. Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori.
Possono altresi' proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori.171173

Art. 473-bis.20 Intervento volontario

1. L'intervento del terzo avviene con le modalita' previste dall'articolo 473-bis.16.

2. Il terzo non puo' intervenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, salvo che compaia volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio.171173

Art. 473-bis.21 Udienza di comparizione delle parti

1. All'udienza fissata per la comparizione delle parti, il collegio o il giudice delegato verifica d'ufficio la regolarita' del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti opportuni. Salvo che il processo sia introdotto con ricorso del pubblico ministero, se l'attore non compare o rinuncia e il convenuto costituito non chiede che si proceda in sua assenza, il procedimento si estingue.

2. Le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116 e nella liquidazione delle spese.

3. All'udienza il giudice sente le parti, congiuntamente o separatamente, alla presenza dei rispettivi difensori, e ne tenta la conciliazione. Puo' inoltre formulare una motivata proposta conciliativa della controversia. Se le parti si conciliano, il giudice assume i provvedimenti temporanei e urgenti che si rendono necessari e rimette la causa in decisione.171173

Art. 473-bis.22 Provvedimenti del giudice

1. Se la conciliazione non riesce, il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, da' con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli. Quando pone a carico delle parti l'obbligo di versare un contributo economico il giudice determina la data di decorrenza del provvedimento, con facolta' di farla retroagire fino alla data della domanda. Allo stesso modo provvede se una delle parti non compare senza giustificato motivo.

2. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, e conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo, finche' non sia sostituita con altro provvedimento.

3. Con l'ordinanza di cui al primo comma, il giudice provvede sulle richieste istruttorie e predispone il calendario del processo, fissando entro i successivi novanta giorni l'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova ammessi.

4. Quando la causa e' matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e, all'esito, trattiene la causa in decisione. Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione. Allo stesso modo si procede quando puo' essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande. Contro la sentenza che decide sullo stato delle persone e' ammesso solo appello immediato.171173

Art. 473-bis.23 Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti

1. I provvedimenti temporanei e urgenti possono essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori.171173

Art. 473-bis.24 Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti

1. Si puo' proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello:

  1. 1) contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473-bis.22;

  2. 2) contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilita' genitoriale, nonche' quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori o ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.178

2. Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito.

3. Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese. Ove indispensabile ai fini della decisione, puo' assumere sommarie informazioni. L'ordinanza e' immediatamente esecutiva.

4. Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al primo comma, n. 2, e' ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione.178171173

Art. 473-bis.25 Consulenza tecnica d'ufficio

1. Quando dispone consulenza tecnica d'ufficio, il giudice precisa l'oggetto dell'incarico e sceglie il consulente tra quelli dotati di specifica competenza in relazione all'accertamento e alle valutazioni da compiere.

2. Nella consulenza psicologica le indagini e le valutazioni su caratteristiche e profili di personalita' delle parti sono consentite nei limiti in cui hanno ad oggetto aspetti tali da incidere direttamente sulle capacita' genitoriali, e sono fondate su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunita' scientifica.

3. Il consulente svolge le indagini che coinvolgono direttamente il minore in orari compatibili con gli impegni scolastici, e con durata e modalita' che garantiscono la serenita' del minore e sono adeguate alla sua eta'.

4. Nella relazione il consulente tiene distinti i fatti osservati direttamente, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le valutazioni da lui formulate. La relazione indica altresi' le metodologie e i protocolli seguiti, nonche' eventuali specifiche proposte di intervento a sostegno del nucleo familiare e del minore.171173

Art. 473-bis.26 Nomina di un esperto su richiesta delle parti

1. Il giudice, su istanza congiunta delle parti, puo' nominare ai sensi dell'articolo 68 uno o piu' ausiliari, scelti tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, o al di fuori dell'albo se vi e' accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.

2. Il giudice individua gli obiettivi dell'attivita' demandata all'ausiliario tra quelli indicati nel primo comma, e fissa i termini, anche periodici, entro cui l'ausiliario deposita una relazione sull'attivita' svolta e quelli entro cui le parti possono depositare note scritte.

3. Se sorgono questioni sui poteri o sui limiti dell'incarico conferito, l'ausiliario o le parti informano il giudice il quale, sentite le parti, da' i provvedimenti opportuni.171173

Art. 473-bis.27 Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori

1. Quando dispone l'intervento dei servizi sociali o sanitari, il giudice indica in modo specifico l'attivita' ad essi demandata e fissa i termini entro cui i servizi sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica sull'attivita' svolta, nonche' quelli entro cui le parti possono depositare memorie.

2. Nelle relazioni sono tenuti distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di personalita' delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunita' scientifica, da indicare nella relazione.

3. Le parti possono prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all'autorita' giudiziaria, salvo che la legge non disponga diversamente.171173

Art. 473-bis.28 Decisione della causa

1. Il giudice, esaurita l'istruzione, fissa davanti a se' l'udienza di rimessione della causa in decisione e assegna alle parti:

  1. a) un termine non superiore a sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;

  2. b) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;

  3. c) un termine non superiore a quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.

2. All'udienza la causa e' rimessa in decisione e il giudice delegato si riserva di riferire al collegio. La sentenza e' depositata nei successivi sessanta giorni.171173

Art. 473-bis.29 Modificabilita' dei provvedimenti

1. Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.171173

Sezione II. Dell'appello

Art. 473-bis.30 Forma dell'appello

1. L'appello si propone con ricorso, che deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 342.171173

Art. 473-bis.31 Decreto del presidente

1. Il presidente della corte di appello, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina il relatore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione e il termine entro il quale l'appellante deve provvedere alla notificazione del ricorso e del decreto all'appellato.

2. Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di novanta giorni.

3. Nel caso in cui la notificazione prevista dal primo comma debba effettuarsi all'estero, il termine di cui al secondo comma e' elevato a centocinquanta giorni.

4. Il presidente acquisisce d'ufficio le relazioni aggiornate dei servizi sociali o sanitari eventualmente incaricati e ordina alle parti di depositare la documentazione aggiornata di cui all'articolo 473-bis.12, terzo comma.171173

Art. 473-bis.32 Costituzione dell'appellato e appello incidentale

1. L'appellato deve costituirsi almeno trenta giorni prima dell'udienza, mediante deposito della comparsa di costituzione, nella quale deve esporre le sue difese in modo chiaro e specifico. Nella stessa comparsa l'appellato puo', a pena di decadenza, proporre appello incidentale.

2. L'appellante puo' depositare una memoria di replica entro il termine perentorio di venti giorni prima dell'udienza, e l'appellato puo' a sua volta replicare con memoria da depositare entro il termine perentorio di dieci giorni prima.171173