Sez. 1, Sentenza n. 16072 del 18/08/2004 (Rv. 575807 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE | Sospensione della delibera di esclusione - Conseguenze - Mancato automatismo tra il ripristino del rapporto associativo e la ripartizione degli utili (o retribuzioni) - Prova a carico del socio ricorrente - Portata - Presunzioni - Serie e concordanti - Prova contraria a carico della società cooperativa - Fattispecie.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE
In tema di esclusione del socio da una società cooperativa di produzione e lavoro, la sospensione della delibera di esclusione non comporta automatismo tra il ripristino del rapporto associativo e la ripartizione degli utili (o delle retribuzioni). Tuttavia, ove il socio escluso dimostri, come elemento costitutivo del diritto fatto valere, che dopo il ripristino la cooperativa abbia svolto attività lavorativa alla quale avrebbe dovuto partecipare, ovvero che - per statuto - gli utili dovevano essere ripartiti tra tutti i soci indipendentemente dal loro apporto, spetta alla cooperativa stessa fornire la prova contraria all'assunto. (Nella specie, la S.C. ha annullato per vizio di motivazione la sentenza di appello che non aveva tenuto conto, ai predetti fini, delle presunzioni, serie e concordanti, fornite dal socio escluso, e cioè: dello scopo sociale di assicurare ai soci continuità di lavoro e più favorevoli occasioni di guadagno, della circostanza che al socio il lavoro non era mancato prima dell'esclusione, della logica presunzione che, anche successivamente, le attività della cooperativa che avessero richiesto la sua opera avrebbero dovuto presentarsi con altrettanta frequenza, della permanenza del socio stesso nella compagine sociale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2511, Cod. Civ. art. 2527
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)