diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7485 del 06/07/1991 (Rv. 472981 - 01)

Divisione - Divisione giudiziale - In genere | Creditore ipotecario chiamato sul giudizio di primo grado - Mancato intervento - Giudizio di appello - Qualità di litisconsorte necessario - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472981-01

Divisione - Divisione giudiziale - In genere

Il credito ipotecario chiamato nel giudizio di divisione a norma dell'art. 1113, terzo comma, cod.civ. assume la posizione di litisconsorte soltanto con l'effettivo intervento, per effetto del quale la divisione è efficace nei suoi confronti. Non ricorre pertanto la necessità d'integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello nei confronti del creditore ipotecario che, ritualmente chiamato nel giudizio di primo grado, non vi sia intervenuto volontariamente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1113, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)