Sez. 1, Sentenza n. 4866 del 25/01/1978 Ud. (dep. 29/04/1978) Rv. 138772 - 01
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - OBBLIGO DI DENUNCIA - DEVE ESSERE FATTA DI PERSONA.*
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - OBBLIGO DI DENUNCIA - DEVE ESSERE FATTA DI PERSONA.*
Chiunque tenga a propria disposizione un'arma deve considerarsi personalmente soggetto all'Obbligo della denuncia; denuncia che, peraltro, non e subordinata al rilascio, da parte del venditore, della dichiarazione d'acquisto, dal momento che le Disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento non contengono alcun accenno al riguardo. (nel senso che la denuncia deve essere, altresi, redatta per iscritto, V mass n 137945).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 15, Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)