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Sez. 1, Sentenza n. 2457 del 04/07/1969 (Rv. 341971 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE - POTERE DEL DIFENSORE DI CERTIFICAZIONE DELLA DATA DEL CONFERIMENTO DEL MANDATO E DI AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE - PRESUPPOSTO - RILASCIO DEL MANDATO SU UNO DEGLI ATTI TASSATIVAMENTE INDICATI - APPLICAZIONE IN TEMA DI CONVALIDA DEL DIFETTO INIZIALE DI RAPPRESENTANZA.*
Stato
decisa il 1969-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341971-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE - POTERE DEL DIFENSORE DI CERTIFICAZIONE DELLA DATA DEL CONFERIMENTO DEL MANDATO E DI AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE - PRESUPPOSTO - RILASCIO DEL MANDATO SU UNO DEGLI ATTI TASSATIVAMENTE INDICATI - APPLICAZIONE IN TEMA DI CONVALIDA DEL DIFETTO INIZIALE DI RAPPRESENTANZA.*

Il potere attribuito al difensore di attestare la data di conferimento del mandato e di certificare l'autografia della sottoscrizione della parte, ai sensi degli artt.83 e 125 cod.proc.civ., e condizionato al fatto che la procura gli sia conferita in calce o a margine dell'atto di citazione e degli altri Atti tassativamente indicati nel citato art.83, ovvero su di un foglio allegato che faccia corpo con essi. Se, invece, la procura venga conferita al difensore con separata scrittura privata, cioe in un foglio di carta separato dall'atto, la autenticazione della firma del mandante e l'attestazione della corrispondenza della data indicata nella scrittura stessa con la data reale, ai fini di stabilire l'anteriorita della procura alla notificazione dell'atto sottoscritto dal procuratore medesimo o alla Costituzione della parte rappresentata, possono essere compiute soltanto da un notaio. (nella specie, la Corte di merito aveva escluso che la parte potesse giovarsi, a sensi dell'art.125, secondo comma, cod.proc.civ., della possibilita di convalida del difetto iniziale di rappresentanza, giacche la procura appariva conferita nella comparsa di Costituzione dell'appellante, non annoverata fra gli Atti tassativamente indicati dall'art.83, terzo comma, cod.proc.civ., e la firma della parte era stata autenticata dallo stesso difensore. La SC, nel ritenere esatta la decisione, ha enunciato il principio di cui in massima). (Conf. 2396-66, massima n.324638 2290-64 142-64 1461-58 V. 2066-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)